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Sanzioni doganali disapplicate se sproporzionate al valore

Sanzioni doganali disapplicate se sproporzionate al valore

Interessante pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 14908 dell’11 maggio 2022) in tema di sanzioni doganali.

Come noto, l’art. 303 del TULD prevede una serie di sanzioni per errata indicazione del valore, quantità e qualità (oltre che origine, secondo i giudici) della merce importata. Tali sanzioni, tuttavia, non sono irrogate proporzionalmente rispetto al valore della revisione (come avviene, per esempio, in tema di IVA, ove gli artt. 5, comma 4, e 6, comma 1, del d.lgs. n. 471/1997, prevedono una forbice dal 90 al 180 % della differenza rispetto all’imposta dovuta) ma in maniera fissa.

Il risultato di tale scelta, assunta dal legislatore nel 2011 quando ha modificato l’art. 303 TULD, è che, ad esempio, per un maggiore dazio accertato di 4.001 euro la Dogana è titolata a chiedere a titolo di sanzione l’importo – minimo – di 30.000 euro, ossia il 650% del valore della rettifica doganale (!!!).

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha affermato che, in applicazione del principio di proporzionalità più volte sancito dalla Corte di Giustizia dell’UE, l’irrogazione delle sanzioni non può essere “automatica” ed in misura fissa, ma parametrata al caso specifico; inoltre, la sanzione dovrebbe essere limitata all’importo corretto e necessario al raggiungimento dello scopo perseguito, ossia la deterrenza nei confronti dei contribuenti. Secondo i giudici di legittimità, le Commissioni tributarie, ogni qual volta siano a chiamate a pronunciarsi sulla legittimità o meno delle sanzioni ex art. 303 TULD, hanno il compito anche di valutarne la proporzionalità e, in difetto, di disapplicarle, rimodulando proporzionalmente gli importi richiesti al contribuente.

L’importanza di tale pronuncia, ognun vede, consiste nel fatto che viene oggi attribuita la facoltà ai giudici di merito di intervenire direttamente nella quantificazione degli importi dovuti a titolo di sanzione, potendo ridurre il dovuto anche ad una somma minore rispetto al minimo edittale previsto dall’art. 303 TULD.

Nel caso in esame, di fronte ad un maggiore dazio accertato di euro 9.000, la Corte ha ridotto la sanzione da 30.000 euro, minimo previsto ex lege, a 9.000 euro, ossia il medesimo importo dovuto a titolo principale.

A questo punto non resta che vedere se tale principio verrà seguito dalle varie Commissioni Tributarie dislocate sul territorio nazionale.

 

Lucio Ravera

Novembre 2022