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Royalties in dogana: lo spedizioniere doganale non è responsabile.

Royalties in dogana: lo spedizioniere doganale non è responsabile.

La sentenza CTR Milano del 30 settembre 2021, oggi in esame, costituisce un’ulteriore importante pronuncia riguardante la responsabilità solidale del dichiarante doganale quando opera in rappresentanza doganale indiretta.

La Commissione Tributaria Regionale, all’esito di un contenzioso seguito dal nostro studio, ha infatti circoscritto i confini della responsabilità solidale del rappresentante doganale indiretto limitandoli all’ipotesi in cui possa effettivamente riscontrarsi una sua scarsa diligenza professionale. 

Un tale principio, a bene vedere, era già stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16625 del 2020 (nostra Newsletter 2/2020) benché, principalmente, in materia di sanzioni tributarie.

In questo caso è stato affermato che il rappresentante doganale non risponde dei maggiori dazi richiesti dall’Ufficio ove abbia operato in maniera diligente e accorta secondo l’ordinaria diligenza professionale (art.  1176, secondo comma, del codice civile) e quindi compiuto tutto quanto potrebbe ragionevolmente attendersi da lui per accertare e assicurarsi della correttezza dei dati forniti. 

Nel caso di specie, trattandosi di maggiori dazi richiesti dalla Dogana sulla base di royalties che secondo l’Agenzia avrebbero dovuto essere incluse nel valore doganale dichiarato della merce, la Corte ha ritenuto insussistente qualsivoglia responsabilità professionale del rappresentante doganale “indiretto”. 

Ciò in quanto quest’ultimo non poteva ragionevolmente essere a conoscenza dell’obbligo in capo all’importatore di pagare suddette royalties, non essendo stato parimenti documentato alcun contatto tra il doganalista e il produttore dei beni e/o il licenziatario.

La Commissione Tributaria Regionale di Milano, accogliendo quindi un orientamento per il momento piuttosto innovativo e certamente più favorevole al dichiarante doganale rispetto al diverso e ben più rigoroso orientamento maggioritario, ha affermato che imputare maggiori dazi al dichiarante per il solo fatto che questi abbia agito in rappresentanza doganale indiretta dell’importatore equivarrebbe a sancirne una sorta di indefinita responsabilità oggettiva nell’esercizio della sua attività. 

I giudici tributari, come detto al momento contrapponendosi ad una interpretazione invece e purtroppo più rigorosa della norma ad oggi prevalente, hanno quindi ritenuto che la responsabilità solidale del dichiarante doganale indiretto debba comunque essere accertata sulla base di una sua effettiva e comprovata violazione degli obblighi di diligenza professionale e non soltanto sulla base di una sua responsabilità pressoché “oggettiva” per aver soltanto agito in rappresentanza doganale indiretta.

La sentenza in esame non è stata oggetto di ricorso in Cassazione da parte della Dogana e pertanto, dovendosi ritenere definitiva, costituisce un precedente importante in favore degli operatori doganali. 

 

Lucio Ravera

Aprile 2022