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Documenti di trasporto e compenso forfettario: spedizioniere puro e spedizioniere-vettore

Documenti di trasporto e compenso forfettario: spedizioniere puro e spedizioniere-vettore

Nuova pronuncia del Tribunale di Milano sul tema della differenza tra spedizioniere puro e spedizioniere-vettore (Tribunale di Milano, sentenza n. 7901 del 2 dicembre 2020). 

Dopo aver indennizzato il proprio assicurato, una nota compagnia assicurativa, agendo in surroga, aveva citato in giudizio una casa di spedizione, affermandone la responsabilità, quale spedizioniere-vettore, per la sottrazione della merce durante il trasporto da Collecchio a la Spezia.

Lo spedizioniere aveva eccepito di aver agito quale mero spedizioniere (i.e. spedizioniere puro) senza perciò assumere alcuna responsabilità in merito al trasporto de quo, avendo esattamente eseguito il mandato di spedizione; secondo lo spedizioniere, l’unico responsabile, semmai, sarebbe stato il vettore effettivo, chiamato in causa.

Il Tribunale ha in primo luogo ribadito la differenza degli obblighi tra le due figure. Nel contratto di trasporto il vettore si assume l’obbligazione di risultato di trasportare le cose ricevute da un luogo all’altro verso corrispettivo (art. 1678 cc), mentre lo spedizioniere è un mandatario che a mente dell’art. 1740 c.c. ha l’obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante uno o più contratti di trasporto e di compiere le operazioni accessorie, in cambio del compenso per tale attività organizzativa ed al rimborso delle spese sostenute.

Passando poi al merito della controversia, il giudice ha confermato che, al fine di distinguere le due figure professionali, sia necessario analizzare una serie di indicatori man mano individuati nel tempo dalla giurisprudenza di settore.

Tra questi indicatori, assume importanza fondamentale l’emissione di un documento di trasporto, costituente un elemento caratteristico ed esclusivo della disciplina del trasporto. 

Nel caso di specie, la mancata emissione del documento di trasporto da parte della casa di spedizione (documento emesso direttamente dal vettore) ha fatto propendere il giudice nel ritenere che si trattasse di spedizione pura, escludendo pertanto qualsivoglia responsabilità del convenuto. 

Anche in merito al fatto che lo spedizioniere avesse formulato la sua fattura con la richiesta di un compenso unitario forfettario (senza, pertanto, suddividere i propri compensi dalle spese sostenute), il Tribunale ha affermato la non decisività di tale elemento, in mancanza di elementi concorrenti, per confermare o meno l’assunzione della qualità di spedizioniere-vettore.

Come risaputo, la giurisprudenza si è molto soffermata negli anni sul tema del compenso forfettario in quanto vi è stata per numerosi anni una contrapposizione tra chi riteneva che un compenso unitario facesse assumere allo spedizioniere la qualifica di spedizioniere-vettore e chi, invece, non riteneva tale elemento, preso singolarmente, atto a qualificare il negozio come spedizione-trasporto anziché come spedizione pura. 

Tuttavia, nel corso degli anni, l’evoluzione giurisprudenziale in materia ha comportato una limitazione della corrente più rigorista, imponendo che il giudice dovesse ricercare ulteriori elementi distintivi del rapporto di spedizione-trasporto (tra le tante, Cassazione n. 15186 del 2004). 

Ciò in quanto la previsione di un pagamento a forfait, seppur teoricamente indicativa della natura di spedizioniere-vettore, ben potrebbe applicarsi anche a un contratto di spedizione puro e ciò sulla scorta del tenore letterale dell’art. 1740, 2° comma, c.c. L’indicazione di un pagamento a forfait, infatti, si giustifica a volte con ragioni di comodità, non volendo riportare in dettaglio in fattura tutte le operazioni effettuate, semplifica con un mero “forfait trasporto” o con una dicitura similare.

 

Giorgio Righetti

Marzo 2021