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Nulli gli avvisi di rettifica doganale per mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale

Nulli gli avvisi di rettifica doganale per mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale

Nulli gli avvisi di rettifica dell’accertamento doganale emanati prima dei 30 giorni concessi all’operatore doganale per il c.d. “contraddittorio endoprocedimentale”. Questo l’importantissimo principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione all’esito di un procedimento seguito personalmente dal nostro Studio (sentenza Cass. n. 23858/2020). 

La vicenda trae origine da un controllo effettuato nel 2013 dall’Agenzia delle Dogane avente ad oggetto il pagamento di diritti di licenza – c.d. “royalties” – su una serie di importazioni effettuate da una nota catena commerciale italiana e, per suo conto, da uno spedizioniere doganale in rappresentanza indiretta. 

L’Ufficio, in violazione dell’art. 11, comma 4 bis, del D.lgs. 374/1990 (introdotto dall’art. 92 del D.L. 1/2012, convertito dalla L. 27/2012), aveva omesso di notificare il processo verbale di constatazione ai contribuenti e, in tal modo, aveva negato loro il diritto di presentare “osservazioni e richieste” nel termine di 30 giorni dalla notifica del PVC. La Dogana, infatti, aveva notificato immediatamente l’avviso di rettifica doganale al cui interno aveva “trasfuso” il contenuto dei verbali di accertamento mai inviati all’importatore e al suo rappresentante. 

Tale condotta era stata giustificata dall’Ufficio sostenendo che l’entrata in concordato preventivo della società importatrice era da considerarsi un elemento “di particolare e motivata urgenza” atto a dispensare l’Autorità dal rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, così come previsto dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000). 

Preso atto di quanto sopra, la società importatrice e lo spedizioniere doganale (ns. cliente) avevano impugnato gli atti impositivi chiedendo l’annullamento degli stessi in quanto emessi in violazione della normativa doganale di riferimento. 

La Corte di Cassazione, confermando la precedente sentenza di secondo grado, ha affermato che la norma prevista dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000) è norma che si applica genericamente al tema delle visite fiscali in loco prevedendo espressamente al suo ultimo comma che “per gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali […] si applicano le disposizioni dell’articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374”. 

Alla luce di tale chiaro rinvio normativo, secondo la Cassazione, appare pacifico come al procedimento doganale si applichi in via esclusiva il suddetto articolo 11 del D.lgs. 374/1990 il quale non prevede la deroga operata dall’art. 12 dello Statuto nei casi “di particolare e motivata urgenza”. 

Non potendo estendersi tale principio alla materia doganale operando un’interpretazione in via estensiva od analogica, la Corte ha correttamente dichiarato la nullità degli atti di rettifica impugnati alla luce della mancata concessione del termine di 30 giorni per il contraddittorio endoprocedimentale all’importatore e allo spedizioniere doganale. 

 

Giorgio Righetti

Novembre 2020