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Nuova disciplina IVA applicabile ai servizi di locazione e noleggio di imbarcazioni da diporto

Nuova disciplina IVA applicabile ai servizi di locazione e noleggio di imbarcazioni da diporto

Il recente d.l. 16 luglio 2020 n. 76, all’art. 48, comma 7, risulta aver esteso ai servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di imbarcazioni da diporto, la disciplina in materia di “territorialità” della prestazione di servizi di locazione e noleggio, a breve termine, sempre di imbarcazioni da diporto, che era stata adottata dall’art. 1, commi 725 e 726 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che aveva recepito il parere motivato con cui, nel luglio 2019, la Commissione Europea aveva contestato all’Italia la violazione delle disposizioni della Direttiva 2006/112/CE – Direttiva IVA. 

Come noto, con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 49/E del 7 giugno 2002, era stato invece adottato un sistema impositivo fondato su percentuali indicative di presumibile utilizzo delle imbarcazioni al di fuori delle acque territoriali dell’Unione Europea in considerazione della lunghezza e del tipo di propulsione dell’imbarcazione utilizzata.

In particolare, la nuova normativa ha modificato entrambi i suddetti commi 725 e 726, i quali ora stabiliscono che, per le operazioni effettuate a partire dal 1° novembre 2020, il luogo della prestazione dei servizi di locazione, noleggio e simili di imbarcazioni da diporto, sia a breve che non a breve termine, di cui, rispettivamente, all’articolo 7-quater, comma 1, lettera e), e all’articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si considera al di fuori dell’Unione europea qualora, attraverso adeguati mezzi di prova, sia dimostrata l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione del servizio al di fuori dell’Unione stessa.

Si evidenzia, al riguardo, che il provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate (prot. n. 234483 del 15 giugno 2020), in attuazione del comma 725 (nel testo in vigore prima delle modifiche apportate dall’articolo 48, comma 7, surrichiamato) aveva individuato, per le prestazioni dei servizi di locazione, noleggio e simili, a breve termine, di imbarcazioni da diporto, le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l’effettiva fruizione e l’effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell’Unione europea. Tale disciplina dovrà dunque ritenersi ora applicabile anche ai servizi di locazione, noleggio e simili, non a breve termine, di imbarcazioni da diporto.

 

Enrico Righetti

Agosto 2020