Italiano English
Fermo amministrativo, possibilità di ricorrere anche se il conducente ha pagato la sanzione

Fermo amministrativo, possibilità di ricorrere anche se il conducente ha pagato la sanzione

Trattasi di un’interessante pronuncia (sentenza del 15 aprile 2024), meritevole di approfondimento, resa all’esito di una controversia seguita direttamente dal nostro Studio dinanzi al Giudice di Pace di Novara. 

Nel caso in esame, l’autotrasportatore, società comunitaria, era stato fermato e sanzionato dalla polizia stradale in quanto sul mezzo sarebbero risultati assenti i cunei ferma-veicolo e un estintore di bordo sarebbe risultato privo di sigillo. La violazione comportava altresì il fermo amministrativo del mezzo stesso, revocato poi pochi giorni dopo a seguito di nostra istanza d’urgenza al giudice competente. All’esito del giudizio di merito, il giudice di pace ha tuttavia revocato la sanzione in quanto veniva data prova in udienza del fatto che gli estintori erano stati revisionati appena una settimana prima del controllo e che, pertanto, lo smarrimento del sigillo era da imputarsi a caso fortuito. In merito all’assenza dei cunei di sicurezza, invece, veniva data prova fotografica della presenza degli stessi a bordo del mezzo durante il controllo. 

Oltre ai profili pratici di cui sopra, la sentenza in esame ha toccato un aspetto ancor più di interesse per gli operatori, ossia la possibilità di proporre ricorso anche nei casi in cui l’autista abbia già pagato la sanzione direttamente agli ufficiali di polizia. Ciò accade invero di frequente, quando la violazione vede coinvolte aziende estere, in quanto per legge l’autista è tenuto a versare immediatamente la sanzione o, in alternativa, il corrispondente importo a titolo di cauzione. Il che, considerata anche la poca conoscenza della normativa italiana da parte degli autisti stranieri, comporta che il conducente provvede di regola al pagamento della sanzione con effetto di acquiescenza rispetto all’intero verbale. 

Nel valutare la vicenda, il giudice di pace ha espresso il principio per cui, nel caso di avvenuto pagamento della sanzione da parte del trasgressore, ovverosia il conducente del mezzo, l’obbligato in solido, ossia la società di autotrasporto, resta comunque legittimato a proporre ricorso. Questi ha infatti interesse ad ottenere una pronuncia in merito al fermo amministrativo, in quanto proprietario del veicolo sottoposto a tale sanzione accessoria. Non solo ! Secondo il giudice, l’interesse ad una sentenza di annullamento del verbale tocca anche gli aspetti pecuniari, potendo infatti l’autista agire in rivalsa contro il proprio datore di lavoro. 

L’affermazione di un tale principio, che passo dopo passo si sta facendo strada nell’ambito della nostra giurisprudenza di merito, risulta di fondamentale importanza ai fini della tutela delle società di autotrasporto operanti sul territorio nazionale.