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Sulla prova della qualifica di armatore

Sulla prova della qualifica di armatore

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4436 dell’ 11 febbraio 2022, si è recentemente pronunciata in merito ai requisiti necessari affinché un soggetto possa legittimamente dichiararsi armatore di una nave.

La controversia vedeva il proprietario di un’imbarcazione, soccorsa a seguito di un’avaria al motore, fronteggiare una richiesta di pagamento del compenso di salvataggio formulata nei suoi confronti da una società cooperativa che sosteneva di essere l’armatrice della nave soccorritrice.

All’esito dei due primi gradi di giudizio, tuttavia, la domanda di quest’ultima era stata respinta in quanto, secondo i giudici, la società soccorritrice non solo risultava non essere la proprietaria della nave utilizzata per il soccorso, ma neppure aveva fornito la prova circa la sua qualità di armatrice non avendo la stessa mai presentato all’Autorità marittima la dichiarazione di armatore prevista a tal fine dall’art. 265 del Codice della navigazione.

Per tali motivi, sempre secondo i giudici del merito, a detta società non poteva essere riconosciuto il titolo e/o la legittimazione attiva per chiedere il compenso per il salvataggio, facoltà concessa invero unicamente al proprietario/armatore dell’imbarcazione.

La Corte di Cassazione, tuttavia, ha bocciato l’iter argomentativo della Corte di Appello sul punto, affermando, invece, la possibilità, per l’armatore effettivo, di dimostrare in concreto l’esercizio sulla nave, indipendentemente da una sua formale dichiarazione ai sensi dell’art. 265 del Codice di navigazione.

Secondo la Corte, infatti, va qualificato come armatore colui che assume in proprio l’esercizio effettivo e concreto della nave, sia o meno anche proprietario della stessa; e anche in mancanza di una sua formale dichiarazione in tal senso all’ufficio di iscrizione della nave, come previsto dalla legge, a questi non è comunque precluso di dimostrare altrimenti di aver assunto un tale esercizio.

Nel caso di specie, la società cooperativa, pur non avendo presentato formale dichiarazione di armatore, aveva comunque dimostrato di aver assunto l’esercizio effettivo della nave soccorritrice e la sua utilizzazione economica, cosicché si doveva ritenere la stessa legittimata a richiedere il compenso di salvataggio maturato in forza del soccorso prestato.

 

Giorgio Righetti

Settembre 2022