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Urto fra navi: responsabilità del cantiere navale incaricato del varo dell’imbarcazione.

Urto fra navi: responsabilità del cantiere navale incaricato del varo dell’imbarcazione.

Interessante pronuncia del Tribunale di Grosseto all’esito di un contenzioso seguito direttamente dal nostro Studio (sentenza n. 586 del 19 agosto 2020).

Un cantiere navale aveva eseguito il varo di un traghetto dopo aver effettuato a terra dei lavori di carpenteria a bordo. Al momento dell’ingresso in acqua dell’unità, tuttavia, uno dei due motori non ingranava a causa, si scopriva poi, di un fusibile danneggiato, e la stessa si intraversava. Privo di controllo e spinto dal vento, il traghetto andava quindi ad urtare con l’invaso, quest’ultimo rimasto bloccato sotto la chiglia e utilizzato per il varo dal cantiere, contro un’imbarcazione a vela che si trovava ormeggiata ad una banchina adiacente.

L’armatore della barca a vela danneggiata chiedeva quindi il risarcimento dei danni subiti sia al cantiere che all’armatore del traghetto.

Il Tribunale, dato atto della natura prettamente extracontrattuale della domanda risarcitoria, ha escluso preliminarmente che il sinistro potesse rientrare nell’ambito della responsabilità da urto di navi disciplinata dagli artt. 482, 483, 484 del Codice della Navigazione in quanto, a suo dire, non si trattava di una collisione tra natanti in navigazione, come previsto invece in detti articoli.

Il Tribunale ha poi ritenuto responsabile in via esclusiva il cantiere in quanto questi aveva posto in essere le operazioni di varo senza predisporre cime o altra adeguata assistenza dal mare per contenere i possibili movimenti dell’unità varata, e questo alla luce anche del vento presente e della vicinanza di imbarcazioni ivi ormeggiate.

Il Tribunale ha nel contempo escluso ogni responsabilità dell’armatore del traghetto varato, assistito dal ns. Studio, in quanto nessuna negligenza poteva essere imputata alle manovre del bordo in quanto il problema era stata causato da un vizio occulto ossia dall’ossidazione di un fusibile del circuito di alimentazione che l’armatore non poteva scopribile ex ante, avendo sempre e regolarmente sottoposto a verifiche l’unità.

 

Lucio Ravera

Febbraio 2021