Italiano English
Responsabile lo spedizioniere verso il sub-spedizioniere per l’illegittima emissione polizza carico

Responsabile lo spedizioniere verso il sub-spedizioniere per l’illegittima emissione polizza carico

In una recente sentenza pronunciata il 18 gennaio 2020 (sentenza n. 458/2020), il Tribunale di Milano ha deciso una controversia di indubbio interesse che aveva visto contrapposte due società di spedizioni internazionali, una cinese e l’altra italiana, e la cui vicenda fattuale, invero alquanto complessa, merita di essere concisamente ricostruita. 

In particolare, nel caso di specie, la ditta di spedizioni italiana aveva conferito a quella cinese un sub-mandato per la spedizione via mare dalla Cina al Pakistan di merce in container. Nell’occasione il sub-spedizioniere cinese aveva emesso una sua House bill of lading, ove come shipper e consignee risultavano indicati rispettivamente il caricatore-venditore cinese ed il ricevitore-acquirente italiano, quest’ultimo committente dello stesso spedizioniere italiano. A sua volta, il sub-spedizioniere cinese si era fatto rilasciare dalla compagnia marittima una Master bill of lading, ove esso stesso figurava quale shipper, mentre quale consignee era indicato un “agente” dello spedizioniere italiano. Pervenuti i container al porto di destino, lo spedizioniere italiano chiedeva sia al proprio agente pachistano che al sub-spedizioniere cinese la riconsegna del carico al ricevitore su base “telex release”. Il sub-spedizioniere cinese, da un lato, segnalava che il caricatore-shipper cinese stava trattenendo la polizza House non essendogli stato pagato dal ricevitore-acquirente il prezzo della fornitura e, dall’altro, faceva presente che la riconsegna a quest’ultimo non poteva avvenire se non dietro previa rimessione da parte del caricatore-shipper o dello stesso ricevitore-consignee degli originali della predetta House bill of lading. Tuttavia, dietro istruzioni del proprio committente e con quello che il Tribunale ha definito “un vero e proprio disegno malizioso se non truffaldino ordito da entrambi alle spalle dell’inconsapevole sub-spedizioniere cinese”, lo spedizioniere italiano provvedeva a far emettere da una propria consociata NVOCC panamense un secondo set “abusivo” di originali di House bill of lading, in cui lo stesso committente italiano figurava come shipper, mentre veniva indicato come consignee il destinatario finale pachistano. Questi otteneva così il rilascio della merce senza peraltro che il committente dello spedizioniere italiano provvedesse al pagamento della merce a favore del venditore cinese. 

Quest’ultimo citava allora il sub-spedizioniere cinese davanti al Tribunale marittimo di Shanghai e ne otteneva la condanna al risarcimento del danno corrispondente all’integrale valore commerciale della merce. Il sub-spedizioniere cinese intentava poi causa davanti al Tribunale di Milano nei confronti dello spedizioniere italiano, il quale a sua volta chiedeva la chiamata in causa del proprio committente per essere da questi manlevato e tenuto indenne. Nel corso del processo, tuttavia, il committente italiano veniva dichiarato fallito, per cui il processo proseguiva soltanto fra il sub-spedizioniere cinese e lo spedizioniere italiano. 

 Nella sentenza qui commentata, infine, il Tribunale accoglieva interamente le domande formulate dal sub-spedizioniere cinese a titolo di responsabilità sia contrattuale ai sensi dell’art. 1720, 2° comma, cod. civ., che extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. 

Sotto il primo profilo, il giudice ha infatti semplicemente ritenuto che il sub-spedizioniere cinese avesse “diritto ad essere tenuto indenne dalla sua mandante [lo spedizioniere italiano] dei danni patiti in conseguenza diretta dell’esecuzione dell’incarico secondo le sue indicazioni, in patente violazione della disciplina in materia di polizze di carico”. 

Di maggior interesse appare, invece, la decisione sotto il secondo profilo, in quanto che, dopo aver premesso che “ove in relazione alla medesima vicenda sia configurabile una azione a titolo contrattuale ed a titolo extracontrattuale, il cumulo delle azioni è consentito in favore del preteso danneggiato, come sancito da consolidata giurisprudenza di legittimità”, il Tribunale ha poi dichiarato che “il complessivo comportamento [dello spedizioniere italiano] nell’esecuzione del contratto di mandato concluso con [il sub-spedizioniere cinese] integra non solo un grave inadempimento contrattuale all’obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede, ma anche un vero e proprio illecito idoneo a cagionare un danno ingiusto”.

 

Enrico Righetti

Maggio 2020