La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza relativa alla causa C-714/20, depositata giovedì 12 maggio, ha finalmente posto un punto fermo nella lunga diatriba tra operatori e Agenzia delle Dogane in merito alla responsabilità dell’IVA all’importazione.
Come noto a tutti gli spedizionieri doganali, l’Ufficio, in caso di revisione dell’accertamento doganale, ha sempre richiesto in pagamento all’importatore e allo spedizioniere in rappresentanza indiretta, in via solidale, non solo i dazi ma altresì l’IVA all’importazione. Secondo l’Agenzia, infatti, il fatto generatore dell’obbligazione tributaria dell’IVA, al pari di quello dell’obbligazione doganale, è costituito dall’importazione e, pertanto, i soggetti obbligati al relativo versamento risulterebbero coloro che presentano le merci in dogana, ossia solidalmente l’importatore e il suo rappresentante doganale indiretto.
Nel corso degli anni tale posizione si è posta in contrasto non solo con numerose sentenze della Cassazione, per la quale “l’autore della dichiarazione doganale non risponde del mancato versamento dell’imposta” (Cass. nn. 23674/2019 e 29195/2019) ma altresì con precedenti pronunce dei giudici europei, i quali hanno ripetutamente affermato che “i dazi all’importazione non includono l’Iva da riscuotere per l’importazione dei beni” (Corte di Giustizia, 2 giugno 2016, C-226-228/14, Eurogate; Corte di Giustizia, 29 luglio 2010, C-248/09, Pakora Pluss).
Tale orientamento è stato parimenti condiviso dai giudici di merito, a detta dei quali “attesa la natura di tributo interno e non di dazio doganale, né di diritto di confine, dell’IVA pretesa all’atto dell’importazione, deve essere esclusa ogni ipotetica estensione dell’asserito obbligo di responsabilità solidale fondato sugli artt. 201 e 202 CDC applicabile soltanto ai tributi doganali e non ai tributi interni” (così CTR Milano, sez. VII, 20 luglio 2017, n. 3288; CTP Milano, 14 maggio 2014, n. 4437).
E d’altronde la stessa Agenzia delle Entrate, con le recenti risposte ad interpello n. 4 del 13/1/2020 e n. 644 del 1/10/2021, aveva chiarito che l’unico debitore dell’IVA all’importazione è sempre e soltanto l’effettivo proprietario della merce, ossia l’importatore.
Preso atto del contesto normativo e giurisprudenziale antecedente al 12 maggio u.s., si evidenzia come la Corte di Giustizia, con la sentenza oggi in commento, abbia escluso dalla definizione di “obbligazione doganale” i tributi nazionali, come l’IVA all’importazione, in quanto tributo prettamente interno.
Pertanto, non essendo l’IVA all’importazione un diritto di confine, “ne consegue che, per quanto riguarda il pagamento dell’IVA all’importazione, non può essere affermata la responsabilità del rappresentante doganale indiretto, in solido con l’importatore che gli ha conferito un mandato e che esso rappresenta”.
Tale principio di diritto, a detta della Corte di Giustizia, non è tuttavia inderogabile, in quanto una normativa nazionale potrebbe sempre riconoscere la responsabilità del rappresentante doganale indiretto per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione, in solido con l’importatore, a condizione che tale disposizione di legge sia esplicita ed inequivocabile nell’estendere la responsabilità dello spedizioniere.
La pronuncia della Corte, essendo direttamente applicabile nel nostro ordinamento da parte dei giudici nazionali, potrà fornire ulteriori garanzie agli operatori del settore, operanti in rappresentanza indiretta, ai quali la Dogana non potrà più, giocoforza, richiedere in pagamento gli importi relativi all’IVA all’importazione.
Maggio 2022