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La Corte Costituzionale salva l’azione diretta dei subvettori ex art. 7 ter

La Corte Costituzionale salva l’azione diretta dei subvettori ex art. 7 ter

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 226 del 29 otobre 2019, si è espressa sulla legittimità costituzionale dell’art. 7 ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 alla luce dei dubbi al riguardo sollevati dal Tribunale di Nocera Inferiore e da quello di Pesaro. 

I due Tribunali sopra menzionati avevano infatti sollevato una questione di legittimità costituzionale relativa alla disposizione in esame, la quale prevede la possibilità per il subvettore di agire per il pagamento del proprio corrispettivo non solo contro il proprio committente, ma anche nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto (c.d. "filiera del trasporto"). Secondo i giudici del merito, infatti, il contenuto dell’art. 7 ter avrebbe presentato un contenuto del tutto eterogeneo rispetto a quello originario del decreto legge che recava, come indicato dal titolo, disposizioni urgenti per assicurare - nel periodo di maggior traffico estivo - la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo. 

Di conseguenza, sempre nella prospettazione dei detti giudici, l’inclusione dell’art. 7 ter in un decreto legge avente ad oggetto una materia del tutto differente avrebbe potuto comportare l’incostituzionalità della norma in questione in quanto la disposizione aggiunta in sede di conversione sarebbe stata totalmente "estranea" o addirittura "intrusa", cioè tale da interrompere ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione. 

Secondo la Corte Costituzionale, tuttavia, non vi sarebbero elementi sufficienti per sostenere la palese estraneità, o addirittura il carattere intruso, dell’art. 7 ter in quanto l’originario decreto legge aveva quale materia di fondo quella del “trasporto”. Per tali motivi la norma in questione è stata confermata e dichiarata costituzionale. 

 

Giorgio Righetti

Febbraio 2020