In tema di responsabilità del vettore per colpa grave è da segnalare un’interessante recente sentenza della nostra Corte di Cassazione (sentenza n. 32166 del 20 novembre 2023) che ha interamente confermato l’impugnata statuizione della Corte di Appello di Milano, la quale aveva ritenuto non provata nel caso di specie la colpa grave del vettore, richiesta per potersi procedere ad un risarcimento illimitato, per il fatto che non poteva essere considerata tale la mera circostanza che la merce fosse andata perduta durante un incidente stradale occorso al sub-vettore, ed aveva conseguentemente ritenuto applicabile il limite di responsabilità previsto dalla Convenzione CMR (pari a DSP 8,33 per chilogrammo di merce).
Nell’occasione i giudici di legittimità hanno avuto modo di richiamare la propria precedente giurisprudenza secondo cui, in tema di trasporto internazionale su strada, se è vero che la Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 – CMR (resa esecutiva in Italia con legge 6 dicembre 1960 n. 1621) esclude qualsiasi limitazione della responsabilità contrattuale del vettore (ai sensi dell’art. 29 di detta Convenzione) nel caso in cui sia rimasta accertata una straordinaria ed inescusabile imprudenza e l’omessa osservanza anche della minima diligenza da parte del medesimo o dei suoi dipendenti o preposti, non è men vero che la sussistenza di tale responsabilità illimitata deve essere accertata in concreto, senza che al riguardo possa invocarsi la presunzione riferibile al minor grado di colpa sufficiente ad integrare l’inadempimento contrattuale del vettore.
Ha concluso infine la Cassazione dichiarando che, nel caso di specie, il danneggiato, benché ne fosse onerato, non aveva assolto all’onere di fornire la prova della colpa grave del vettore: “poiché la piena equiparazione degli stati soggettivi di dolo e colpa, lungi dal rispondere ad un principio generale dell’ordinamento, è eccezionale, e come tale necessita di una revisione espressa in tal senso e non è suscettibile di estensione analogica [...], la suddetta situazione di colpa "lata" equiparabile a quella di dolo eventuale deve essere provata in concreto, non operando alcuna presunzione di legge al riguardo”.
Marzo 2024