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Responsabilità dello spedizioniere per mala electio del vettore marittimo

Responsabilità dello spedizioniere per mala electio del vettore marittimo

 

In una recentissima sentenza (n. 4353/2019 pubblicata il 30.10.2019), all’esito di un procedimento seguito personalmente dal nostro Studio, il Tribunale di Palermo si è pronunciato in una controversia vertente su una affermata responsabilità per “mala electio” dello spedizioniere. La decisione risulta di grande interesse anche per la sostanziale scarsità di precedenti giurisprudenziali in materia.

In particolare, nel caso di specie, un’azienda manufatturiera italiana aveva dato mandato ad uno spedizioniere di reperire e fissare una nave per il trasporto marittimo da porto italiano a Baku (Azerbaijan) di propri materiali di ingente valore, oltre che per il compimento delle operazioni accessorie al contratto di spedizione (operazioni di imbarco, operazioni doganali, pesatura containers, copertura assicurativa, ecc.). Quest’ultimo aveva allora negoziato e infine concluso il relativo booking note, tramite un broker di Istanbul (Turchia), con un asserito vettore marittimo con sede ad Edimburgo (Scozia). Una volta formalizzato il contratto, l’azienda committente provvedeva a corrispondere il nolo marittimo direttamente al suddetto vettore contrattuale scozzese.

Tuttavia, dopo che la merce era stata imbarcata e mentre la nave stava procedendo verso il Mar Nero, i proprietari-armatori della stessa, con sede nelle Isole Marshall, facendo presente di non aver ricevuto da alcuno il pagamento del nolo loro spettante, notificavano all’azienda committente (indicata come shipper in polizza di carico) un’intimazione di provvedere immediatamente al pagamento del nolo, minacciando, in difetto, di non proseguire il viaggio marittimo e inoltre di esercitare il diritto di ritenzione (lien) sul carico.

L’azienda committente si vedeva quindi costretta a pagare una seconda volta il prezzo del nolo e, cercando di capire perché il vettore contrattuale scozzese a cui aveva precedentemente corrisposto la somma richiestale a tale titolo, non avesse a sua volta versato quanto dovuto ai proprietari-armatori della nave, si accorgeva che questo soggetto era, in realtà, una società di comodo e del tutto irreperibile, in quanto senza alcuna struttura organizzativa (uffici, dipendenti, ecc.) e senza neppure un numero di telefono o fax o indirizzo e-mail, e inoltre che, dietro a questo “schermo”, si celava proprio il broker turco. 

L’azienda committente intraprendeva allora un’azione giudiziaria davanti al Tribunale Civile di Palermo volta a far dichiarare la responsabilità dello spedizioniere per culpa in eligendo e, conseguentemente, a farlo condannare al risarcimento e/o rimborso dell’importo del nolo marittimo che era stata costretta a pagare due volte. 

Con la sentenza surrichiamata, il Tribunale ha infine dichiarato la responsabilità dello spedizioniere per mala electio per non avere questi dato dimostrazione in corso di causa della corretta esecuzione della prestazione commissionatagli, ovverosia della bontà della scelta operata all’atto della individuazione del vettore cui affidare il trasporto marittimo in questione. In particolare, i giudici hanno ritenuto che lo spedizioniere aveva affidato la propria ricerca di mercato ad un broker (turco) privo di adeguate credenziali e, soprattutto, aveva attribuito ad un soggetto del tutto inidoneo il ruolo di vettore marittimo, con la conseguenza di essere venuto meno ai propri doveri contrattuali di adoperare la dovuta diligenza professionale nell’espletamento dell’incarico commissionatogli. Pertanto, lo spedizioniere veniva condannato a rifondere all’azienda committente l’intero prezzo del nolo da questa versato due volte.

 

Enrico Righetti

Novembre 2019