Italiano English
Smarrimento delle polizze di carico: responsabilità dello spedizioniere-vettore

Smarrimento delle polizze di carico: responsabilità dello spedizioniere-vettore

Una società manifatturiera con sede in Italia, cliente del ns. studio, aveva incaricato una casa di spedizione internazionali dell’organizzazione di un trasporto marittimo di sette containers dall’Italia alla Libia.

La compagnia marittima individuata dallo spedizioniere aveva quindi emesso una polizza di carico “all’ordine” giacché il pagamento del prezzo della merce era vincolato da una lettera di credito irrevocabile.

Lo spedizioniere aveva, a sua volta, autonomamente incaricato un corriere per il ritiro del set degli originali della suddetta polizza di carico ma, durante il trasporto, la documentazione era stata smarrita.

Durante i successivi due mesi - resisi necessari per ottenere l’ammortamento giudiziale della polizza di carico andata persa e l’emissione di un secondo set di originali della polizza di carico da parte della compagnia marittima - maturavano ingenti costi di demurrages e port storages al porto di destino; costi che la compagnia addebitava allo spedizioniere che, a sua volta, li riaddebitava alla società manifatturiera/mittente, sua mandante.
All’esito della causa il Tribunale di Milano ha infine respinto la domanda di rimborso dei costi maturati a destino rivolta dallo spedizioniere verso la società manifatturiera sua committente.

I giudici milanesi, in particolare, hanno ritenuto che lo spedizioniere non avesse titolo per richiedere tale rimborso visto che lo smarrimento del plico contenente gli originali della polizza di carico era da imputarsi al corriere che aveva nella circostanza agito quale suo ausiliario ai sensi dell’art. 1228 cod. civ.

Nel caso specifico l’azione in manleva dello spedizioniere verso il corriere non è stata esaminata nel merito dal Tribunale in quanto dichiarata prescritta.

 

Giorgio Righetti

Aprile 2023