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Spedizioniere puro  spedizioniere-vettore? Dal Tribunale di Bologna nuovi elementi a confronto

Spedizioniere puro spedizioniere-vettore? Dal Tribunale di Bologna nuovi elementi a confronto

Il Tribunale di Bologna, con la sentenza del 30 giugno 2022 qui in commento, si è qui pronunciato su una controversia avente ad oggetto il risarcimento di danni maturati a seguito del furto di un intero carico “groupage” durante un trasporto terrestre dall’Italia al Regno Unito.

Il Tribunale, all’esito della causa, ha ribadito che, in linea generale, colui che agisce come spedizioniere “puro” non è di norma responsabile per la corretta materiale esecuzione del trasporto di cui risponde, semmai, solo il vettore che lo ha effettuato.

Tuttavia, ha osservato il giudice, se lo spedizioniere assume contrattualmente su di sé anche l’obbligazione stessa del trasferimento della merce, egli è allora qualificabile come “spedizioniere-vettore” (art. 1741 c.c.) e, in tal caso, viene ad essere direttamente e personalmente responsabile anche per la non corretta esecuzione del trasporto e, quindi, anche per i danni alla merce e/o la sottrazione della stessa durante lo stesso trasporto.

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto come la casa di spedizione avesse giuridicamente assunto, nella circostanza, il ruolo di “spedizioniere-vettore”, in quanto (i) aveva fatturato i propri servizi sotto la dicitura “trasporti”; (ii) nella lettera di vettura aveva indicato come destinatario il proprio corrispondente estero, munito di proprio magazzino di distribuzione finale; e (iii) in via generale, aveva tenuto, successivamente al sinistro, un comportamento più consono ad un vettore che ad uno spedizioniere puro.

Per tali motivi il Tribunale ha pertanto condannato lo spedizioniere-vettore al risarcimento dei danni, consentendogli, tuttavia, di vedersi interamente manlevato dal trasportatore effettivo, reale esecutore del trasporto.

Il giudice ha inoltre affermato anche la sussistenza di una colpa grave da parte del vettore, con conseguente esclusione della possibilità di avvalersi dei limiti di responsabilità e condanna al pagamento del pieno valore della merce.

Infatti, l’autista, avendo raggiunto di sera il magazzino di scarico ed avendolo trovato già chiuso, aveva parcheggiato il mezzo nella strada pubblica in violazione delle istruzioni impartite dal mittente, permettendo così ad ignoti ladri di sottrarre indisturbati il carico durante la notte.

 

Giorgio Righetti

Gennaio 2023