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Guida senza patente: annullamento del fermo per buona fede della ditta di autotrasporto

Guida senza patente: annullamento del fermo per buona fede della ditta di autotrasporto

Con una interessante pronuncia (sentenza n. 1285 del 30.12.2021), il Giudice di Pace di Parma, all’esito di un giudizio seguito personalmente dal nostro Studio, ha accolto l’opposizione da noi presentata contro una sanzione di fermo amministrativo di un trattore stradale di proprietà della ditta proprietaria del mezzo.  

Nel caso di specie, la nostra cliente aveva affidato il mezzo ad un proprio autista regolarmente munito di patente di guida. Poiché lo stesso era stato da poco assunto, la società aveva affiancato al guidatore un secondo soggetto, uno storico ex autista della ditta, ormai non più in possesso dell’autorizzazione alla guida di mezzi pesanti, ma con il ruolo di “assistente” / “tutor”. Ciò al fine di fornire un supporto pratico e teorico agli autisti meno esperti e di nuova assunzione. 

Durante il primo trasporto, tuttavia, l’autista del mezzo perdeva la propria tessera conducente necessaria per attivare la strumentazione di controllo (in primis il cronotachigrafo). Dovendo per forza di legge presentare immediata denuncia di smarrimento, decideva pertanto di dirigersi verso la più vicina stazione di polizia, affidando la guida del mezzo al proprio “tutor”. Scelta presa in completa autonomia e senza consultarsi con la datrice di lavoro.  

Mentre l’autoarticolato era condotto dall’assistente, quest’ultimo veniva fermato e sanzionato per guida senza patente; tuttavia, secondo i verbalizzanti, tale condotta andava sanzionata anche nei confronti del proprietario con la comminazione di un fermo amministrativo di tre mesi.

Avverso detta sanzione veniva pertanto proposto ricorso, eccependo il fatto che il veicolo sottoposto al fermo era di proprietà di un soggetto diverso rispetto a chi aveva commesso la violazione. Alla luce del combinato disposto dell’art. 213, comma 9, C.d.s., le cui disposizioni sono richiamate espressamente dall’art. 214 C.d.s., il fermo amministrativo non si applica nel caso in cui il veicolo appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa.

Il Giudice, riscontrato in concreto la buona fede della ricorrente, la quale aveva consegnato il mezzo ad un autista munito di patente e non aveva mai autorizzato la guida dello stesso da parte dell’assistente, ha pertanto annullato la sanzione del fermo. 

 

Giorgio Righetti

Dicembre 2021