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Contratto di ormeggio ed obbligo di custodia: in caso di furto risponde il porto turistico?

Contratto di ormeggio ed obbligo di custodia: in caso di furto risponde il porto turistico?

Interessante pronuncia della Corte di Appello di Genova (sentenza 22 marzo 2021) avente ad oggetto un caso di furto di un’imbarcazione avvenuto all’interno di un porto turistico.

La Corte di Appello, va subito segnalato, ha qui infine escluso la responsabilità del gestore del porto turistico.

Secondo la Corte, e ciò in conformità ad un orientamento giurisprudenziale piuttosto consolidato, il contratto di ormeggio turistico di un’imbarcazione ha infatti ad oggetto, in linea di principio, la sola e semplice messa a disposizione dell’utilizzatore del “posto barca”, ossia l’assegnazione di un delimitato spazio acqueo, dietro corrispettivo di un prezzo La prova che il contratto abbia invece ad oggetto, oltre alla semplice utilizzazione delle strutture ai fini dell’attracco e della sosta, anche la custodia dell’imbarcazione da parte del gestore portuale spetta quindi al proprietario/utilizzatore dell’imbarcazione.

Nel caso di specie, peraltro, il contratto di ormeggio sottoscritto dal danneggiato escludeva espressamente, nelle sue condizioni generali, qualsiasi obbligo di custodia dell’unità da parte del gestore del porto.

E una tale esclusione, seppur contenuta in condizioni generali predisposte unilateralmente dallo stesso gestore, è stata ritenuta pienamente valida e vincolante dalla Corte genovese, seppur non specificatamente approvata per iscritto dal danneggiato, in quanto non vessatoria.

La Corte di Appello, più in generale, nel respingere quindi la richiesta di risarcimento svolta contro il gestore del porticciolo ha inoltre rimarcato che anche nel caso in cui sia prevista, in un contratto di ormeggio, la fornitura da parte del gestore di servizi ulteriori rispetto alla sola concessione dello spazio - ad esempio il servizio di assistenza alle operazioni di ormeggio e disormeggio e di asportazione dei rifiuti o ancora, a fronte del pagamento di un corrispettivo aggiuntivo, il servizio di pulizia a bordo o di rifornimento di carburante – ciò non implica, automaticamente, che il gestore abbia assunto anche l’obbligo di custodia dell’imbarcazione.

 

Lucio Ravera

Settembre 2021