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Nullo l’accertamento se l’indagine OLAF omette gli accessi in loco presso gli esportatori esteri

Nullo l’accertamento se l’indagine OLAF omette gli accessi in loco presso gli esportatori esteri

Si segnala un’interessante decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Genova (sentenza 16 gennaio 2021) che ha dichiarato nulla una revisione doganale svolta a posteriori dall’Amministrazione doganale e che era sostanzialmente fondata solo sui verbali di un’indagine condotta dall’OLAF (Organismo europeo per la lotta antifrode) unicamente sui flussi di importazione ed esportazione e senza accesso degli ispettori anti frode europei in loco presso i produttori esteri.

Nel caso in esame, la Dogana aveva richiesto all’importatore maggiori dazi antidumping in relazione ad un’importazione di tubi dall’India in quanto, secondo appunto l’indagine effettuata dall’OLAF, tale merce non doveva considerarsi indiana ma bensì cinese, con ciò dovendo scontare un dazio antidumping aggiuntivo.

L’OLAF, in particolare, aveva tratto le sue conclusioni sulla base di un’articolata analisi dei flussi di esportazione di tubi dalla Cina all’India e del contestuale aumento dell’export indiano verso l’UE di suddetta tipologia merceologica.

Gli ispettori OLAF, tuttavia, non avevano però appunto svolto alcun accertamento diretto presso le sedi degli esportatori indiani coinvolti per dimostrare in maniera incontrovertibile l’origine cinese, e non indiana come dichiarato, dei tubi esportati nell’Unione Europea.

Secondo i giudici tributari genovesi, però, la mancanza di un accertamento diretto e visivo all’origine del traffico di tubi oggetto di indagine, ferma restando l’autorevolezza di un rapporto Olaf, rende non provata una revisione doganale a posteriori. A questo punto non resta che vedere se un tale principio verrà confermato anche nei successivi gradi di giudizio.

 

Giorgio Righetti

Luglio 2021