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Distinzione tra spedizioniere puro e spedizioniere-vettore

Distinzione tra spedizioniere puro e spedizioniere-vettore

All’esame di oggi vi è un’interessante sentenza depositata dal Tribunale di Firenze, pubblicata lo scorso 19 maggio 2020, (sentenza n. 1094/2020) all’esito di una controversia da noi promossa nei confronti di uno spedizioniere italiano ed avente ad oggetto il risarcimento dei danni maturati a seguito del furto di un intero carico da parte di ignoti durante la fase terrestre di un trasporto internazionale multimodale.

Questo Studio aveva, in particolare, enfatizzato il ruolo di spedizioniere-vettore assunto, nella circostanza, dalla controparte, e la conseguente sua personale responsabilità contrattuale da mancata custodia ex art. 1741 cod. civ. per la perdita della merce.

La convenuta aveva invece sostenuto di aver agito semplicemente come spedizioniere “puro”, senza perciò assumere alcuna responsabilità al riguardo; unico responsabile, semmai, sarebbe stato il vettore effettivo.

Il Tribunale di Firenze, a seguito di attento esame della documentazione prodotta agli atti dalle parti:

- ha confermato che lo spedizioniere “puro” non è di norma responsabile per la corretta esecuzione del trasporto, essendo tale prestazione l’oggetto specifico del contratto di trasporto di cose, del cui inadempimento risponde esclusivamente il vettore;

- ove lo spedizioniere assuma però su di sé anche l’obbligazione stessa del trasferimento della merce, attraverso l’utilizzo di mezzi propri o altrui, egli è allora qualificabile come “spedizioniere-vettore” (art. 1741 c.c.) e, in tal caso, è direttamente e personalmente responsabile per i danni o la sottrazione della merce durante il trasporto.

Nel caso di specie, accogliendo la richiesta risarcitoria promossa da questo Studio, il Tribunale ha ritenuto che lo spedizioniere convenuto avesse assunto il ruolo di “spedizioniere-vettore” e lo ha condannato al risarcimento dei danni.
In mancanza di un accordo scritto tra le parti, il Tribunale ha, in particolare, ritenuto che ciò risultasse provato dal fatto che:

 -nel proprio sito internet lo spedizioniere pubblicizzava lui stesso di essere azienda leader nei settori delle spedizioni, logistica e trasporti multimodali; secondo il giudice, in particolare, se un’azienda offre servizi di logistica, essa si propone di provvedere anche al trasporto effettivo di ciò che le viene consegnato fino a destinazione;

-inoltre, nell’immediatezza dei fatti, lo spedizioniere aveva segnalato il furto al proprio committente scrivendo nel messaggio: “comunichiamo che purtroppo è avvenuto un furto su ns. mezzo”; secondo il Tribunale l’utilizzo dell’espressione “ns. mezzo” è inequivoca nel far ritenere che lo spedizioniere si era fatto carico anche del trasporto della merce. 

Lo spedizioniere-vettore è stato inoltre condannato a risarcire l’intero valore della merce rubata in quanto il Tribunale ha ritenuto il furto imputabile a colpa grave del vettore. E ciò in quanto, nel caso di specie, il mezzo, su cui non erano stati trovati segni di effrazione, era stato lasciato verosimilmente incustodito e probabilmente aperto, nonostante si trattasse di un trasporto svolto a titolo professionale e concernente merce pregiata.

 

Lucio Ravera

Giugno 2020