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Furto della merce durante la sosta notturna del mezzo. Responsabilità del vettore?

Furto della merce durante la sosta notturna del mezzo. Responsabilità del vettore?

Nuova pronuncia in tema di responsabilità del vettore in caso di furto della merce a lui affidata per il trasporto. 

Come già ampiamente evidenziato in nostre precedenti Circolari (scaricabili nella sezione "Notiziario Giuridico" del nostro sito), la giurisprudenza è oramai concorde nel ritenere che il furto non rappresenti di per sé un’ipotesi di caso fortuito, trattandosi di un rischio assolutamente prevedibile che il vettore, in qualità di operatore professionale, è tenuto ad evitare organizzando e proteggendo adeguatamente il viaggio e la merce.

In questa fattispecie specifica, il furto era avvenuto durante una sosta notturna del mezzo in un’area di parcheggio incustodita, allorquando soggetti ignoti, senza farsi sentire dal conducente che nel frattempo riposava e dopo aver praticato un grosso taglio nel telo del rimorchio, avevano sottratto buona parte del carico trasportato.

All’esito del procedimento, il Tribunale di Busto Arsizio, con la sentenza del 12 luglio 2019, ha ritenuto la responsabilità del vettore riconoscendo altresì la sua colpa grave in quanto il sostare con l’automezzo, durante le ore notturne, in un’area di parcheggio incustodita costituirebbe un grave inadempimento contrattuale. Il vettore, infatti, "pur godendo di ampia autonomia nello scegliere tempi, modalità e itinerario del trasporto è pur sempre tenuto a compiere scelte in modo da ridurre al minimo il rischio di perdita del carico, per cui la scelta del vettore di posizionare il carico in ora notturna e in una zona incustodita, non è una scelta insindacabile, ma raggiunge il livello gravemente colposo, atteso che i rischi di furto e rapina sono rischi tipici della attività di autotrasporto, contro i quali le imprese del settore sono tenute in particolar modo a premunirsi". 

Secondo il giudice, il vettore avrebbe dovuto, quantomeno, sostare in un’area di parcheggio sorvegliata anche in considerazione della tipologia di automezzo utilizzata per il trasporto delle merci (rimorchio telonato che, per sua natura, può essere manomesso senza dover ricorrere a particolari misure di scasso). 

Riconosciuta la sussistenza della colpa grave, il Tribunale ha quindi escluso l’applicazione dei limiti di responsabilità e condannato il vettore al risarcimento del pieno valore della merce. 
 

Giorgio Righetti

Marzo 2020