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La Cassazione ammette il rilascio a posteriori di certificati di origine

La Cassazione ammette il rilascio a posteriori di certificati di origine

L’importatore italiano ha diritto di richiedere un certificato di origine Form A sostitutivo all’Autorità del Paese di esportazione qualora il primo certificato sia stato rifiutato dalla Dogana italiana per un motivo tecnico quale l’apposizione di un timbro diverso rispetto a quello previsto dagli accordi internazionali. 

Il principio, già enunciato dalla Cassazione con la sentenza n. 11627 del 3 maggio 2019, è stato ribadito dalla Corte all’esito di un procedimento seguito personalmente dal ns. Studio con le sentenze nn. 24249 e 24250 del 30 settembre 2019.

Anche in questo caso si è trattato di una controversia avente ad oggetto una revisione doganale relativa all’origine preferenziale daziaria accordata a della merce importata in Italia dal Venezuela, in quanto accompagnata da certificati di origine e Form A. Nel caso in esame l’importatore si era visto richiedere dalla Dogana maggiori dazi in quanto il Form A che accompagnava la merce sarebbe stato, secondo l’Ufficio, irregolare in quanto il timbro apposto dall’Autorità venezuelana non corrispondeva a quello previsto dagli accordi bilaterali UE-Venezuela.

L’importatore aveva poi ottenuto successivamente dalle autorità del paese di esportazione un nuovo Form A emesso a posteriori con effetto retroattivo (“issued retrospectively”) e lo aveva prodotto nel corso del procedimento tributario instauratosi nel frattempo tra le parti.

La Corte, investita della causa, ha dapprima chiarito, citando un precedente della Corte di Giustizia dell’Unione europea (C-175/12, pp. 55 e 56), che l’apposizione di un timbro non corrispondente al facsimile trasmesso dalle autorità dello Stato di esportazione, può integrare una delle "ragioni tecniche" che giustifica l’emissione ex post dei certificati di origine. Ciò ai sensi del previgente art. 85, Reg. CEE 2454/93 (vigente all’epoca dei fatti, ad oggi confluito nell’art. 74, par. 2 e 3, Reg. Ue 2447/2015, Re) il quale prevede che il rilascio a posteriori del certificato FORM A è consentito se non è stato in precedenza emesso per errori od omissioni involontari o se viene data la prova che è stato rilasciato un certificato successivamente non accettato dalla Dogana di importazione per motivi tecnici.

La Cassazione, riformando la sentenza di secondo grado, ha respinto pertanto la pretesa della Dogana confermando la sussistenza dei presupposti per consentire all’importatore di munirsi di certificato sostitutivo, dal momento che quello esibito al momento dell’importazione era stato rifiutato per un motivo, consistente nella difformità del timbro apposto, rientrante nel novero delle ragioni tecniche giustificante l’emissione di un certificato sostitutivo. 

Parimenti era diritto dell’importatore di attivarsi autonomamente presso l’autorità del Paese straniero per ottenere il certificato sostitutivo ex post e, una volta ottenuto, di produrlo alla Dogana italiana. 

 

Giorgio Righetti

Gennaio 2020