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Royalties e loro esclusione dal valore doganale: ultime notizie  dalla CTR Lombardia

Royalties e loro esclusione dal valore doganale: ultime notizie dalla CTR Lombardia

Nuova pronuncia della Commissione tributaria regionale della Lombardia sul tema (assai discusso, invero, negli ultimi anni) della tassazione doganale dei diritti di licenza del marchio (c.d. “royalties”); decisione ottenuta dal ns. studio a seguito di un lungo procedimento giudiziale. 

La sentenza in esame, infatti, è la seconda emessa dalla CTR in relazione al caso specifico. I giudici lombardi si erano già pronunciati con la sentenza n. 4466/35/15, depositata il 16.10.2015, con la quale era stato accolto il ricorso del cliente del ns. studio, un noto spedizioniere doganale internazionale. Successivamente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10700/2019, ha ordinato un nuovo procedimento di secondo grado in quanto la pronuncia della CTR era da considerarsi carente sotto il profilo motivazionale. 

Riassunta nuovamente la vertenza dinnanzi alla Commissione lombarda, i giudici, con la sentenza 17 giugno 2021, n. 2501, hanno riaffermato il proprio orientamento, ribadendo l’esclusione delle royalties dalla tassazione doganale nei casi in cui venga accertata l’indipendenza del produttore della merce e la mancanza di poteri di controllo da parte dei licenzianti sui fornitori stessi.  

Come risaputo, al fine di includere i diritti di licenza nel valore doganale, occorre riscontrare un controllo effettivo del licenziante sul fornitore extra UE. In tal senso, per individuare il contenuto della nozione di controllo, la Commissione europea ha adottato la “Raccolta dei testi approvati dal Comitato del codice doganale”, con il documento Taxud/800/2002, nel quale vengono annoverati una serie di indicatori utili per determinare la presenza di un effettivo potere di controllo, con il quale giustificare o meno l’inclusione delle royalties nel valore doganale.

Il caso preso in esame dalla Commissione vedeva tre soggetti diversi interfacciarsi per la produzione dei beni in importazione: il produttore cinese della merce, il licenziante e il licenziatario (acquirente della merce prodotta). 

La Dogana, nel rettificare le bollette doganali, ha sostenuto che nei vari accordi siglati tra i licenzianti e la licenziataria, vi fossero delle clausole comprovanti un potere di controllo dei primi sui fornitori/produttori cinesi. Tali poteri spaziavano, a parere dell’Ufficio, (i) nel potere di approvazione da parte della licenziataria del produttore cinese previamente individuato dal licenziatario, (ii) un controllo diretto sulla produzione e (iii) nel potere di chiedere indietro i mezzi di produzione. 

La CTR, tuttavia, sconfessando la tesi della Dogana ed accogliendo le difese dello spedizioniere doganale, ha ritenuto assente qualsivoglia potere di controllo dei licenzianti sui fornitori, “atteso che non risulta documentalmente che questi ultimi erano imposti dai licenzianti medesimi, erano a questi legati da rapporto contrattuale ed erano soggetti a controlli seppure di fatto da parte dei licenzianti stessi sulla produzione, sulla logistica o sulla consegna delle merci”.

Parimenti è stato escluso il potere di interdizione della produzione da parte del licenziante così come un potere effettivo sulla produzione, da tenere distinto dal controllo di mera qualità del prodotto, come tale non implicante, ai sensi del sopramenzionato TAXUD, l’esistenza di un controllo sull’attività produttiva. 

Tale pronuncia si colloca all’interno di un filone di sentenze favorevoli, tutte ottenute dal ns. Studio, relative ai medesimi contratti di licenza. 

Si rinvia, in tal senso, alle sentenze della CTR di Milano nn. 5287/7/15 e 5288/7/15 del 9 dicembre 2015, confermate poi da Cass. nn. 10701/19 e 10702/19, alla sentenza CTR n. 2975/7/15 del 3 luglio 2015 confermata da Cass. n. 10697/19, alla sentenza CTR n. 4469/7/15 del 16 ottobre 2015, confermata poi da Cass. n. 10699/19 e, da ultimo, alle sentenze definitive CTR Milano n. 1873/2016, n. 2265/2016 e 2266/2016. 

Le varie pronunce della Corte di Cassazione e delle Commissione di merito, confermano, in ogni caso, l’importanza di valutare caso per caso le contestazioni della Dogana e i rapporti contrattuali tra le parti, così da verificare  la sussistenza o meno dei sopra citati poteri di “controllo”.

 

Giorgio Righetti

Luglio 2021