Italiano English
Rapina a mano armata durante il trasporto: il Tribunale di Milano esclude la forza maggiore.

Rapina a mano armata durante il trasporto: il Tribunale di Milano esclude la forza maggiore.

Nella presente controversia il Tribunale di Milano è stato chiamato ad esaminare un reclamo per danno da perdita della merce nel corso di un trasporto stradale (Trib. Milano n. 6376 del 15 ottobre 2020).

Nel caso di specie, il sub vettore incaricato aveva subito una rapina a mano armata durante il trasporto. A nulla serviva che il semirimorchio fosse dotato di GPS satellitare e che lo stesso avesse inviato un segnale di allarme al momento dell’apertura del portellone ad una società di vigilanza appositamente incaricata dal trasportatore.  

Il Giudice, nell’accogliere tale reclamo, ha evidenziato che l’impossessamento della cosa traportata a seguito di rapina non può configurare in automatico una causa liberatoria della responsabilità del vettore; affinché il trasportatore possa avvalersi dell’esimente della forza maggiore occorre, infatti, che la sottrazione con violenza o minaccia si sia verificata con modalità da renderla in concreto imprevedibile ed inevitabile. 

Nel caso di specie, il Tribunale ravvisava la modalità violenta e inarrestabile dei malviventi, alla quale l’autista non poteva opporre resistenza. 

Tuttavia, dall’esame della documentazione, veniva riscontrato come, una volta aperto il portellone del camion durante la rapina, il sistema satellitare avesse mandato un messaggio automatico di allarme alla società incaricata dal sub vettore di gestire la sicurezza dei mezzi. Tale società di sicurezza privata, ricevuto il messaggio, lo inoltrava immediatamente al trasportatore ma non faceva seguito con chiamate telefoniche di ulteriore notifica dell’allarme. 

La società sub vettrice, da suo canto, non leggeva prontamente il messaggio di allarme ricevuto e non richiedeva pertanto l’intervento della polizia. 

Secondo il Giudice, la condotta omissiva/non tempestiva del sub-vettore e della società da esso incaricata del servizio di vigilanza aveva impedito un intervento tempestivo delle Forze dell’Ordine le quali, se tempestivamente allertate subito dopo la ricezione dell’allarme del semirimorchio, avrebbero potuto sventare la rapina ed evitare la perdita del carico.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale, pur essendo pacificamente di fronte a un caso di rapina a mano armata, ha escluso la sussistenza dell’esimente della forza maggiore/caso fortuito. 

In ogni caso il Tribunale ha escluso la sussistenza della colpa grave e dolo, condannando pertanto il vettore e il sub vettore a rifondere al mittente non già il valore della merce perduta ma unicamente la somma derivante dai limiti ex art. 1696 c.c., € 1/kg. 

 

Giorgio Righetti

Gennaio 2020