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Nulli gli accertamenti doganali contro il CAD / spedizioniere doganale in rappresentanza indiretta

Nulli gli accertamenti doganali contro il CAD / spedizioniere doganale in rappresentanza indiretta

Nuova ed interessante pronuncia in tema di rappresentanza indiretta dello spedizioniere doganale, in un caso seguito personalmente dal nostro Studio. 

La Commissione Tributaria Regionale della Liguria, con la sentenza n. 721 del 23.11.2020 ha sancito (i) la non corresponsabilità dell’operatore doganale che agisce in rappresentanza indiretta nell’ipotesi in cui lo stesso provi di aver agito con diligenza nell’adempimento del proprio mandato, come prescritto dall’art. 1176, secondo comma, c.c. e (ii) l’illegittimità della richiesta daziaria nei confronti di un CAD (Centro di Assistenza Doganale) qualora lo stesso sia stato costretto dall’Autorità, in palese violazione di legge, ad operare in rappresentanza indiretta. 

Nel caso in esame, un noto CAD si era visto contestare dall’Agenzia delle Dogane il mancato pagamento di dazi antidumping a seguito di una revisione delle bollette doganali. L’importatore, proprietario della merce e responsabile principale dell’obbligazione doganale, era nel frattempo fallito, rendendo lo spedizioniere doganale l’unico vero soggetto realmente solvibile agli occhi dell’Ufficio. 

Costituendosi in giudizio, il CAD aveva contestato la pretesa daziaria delle Dogane in quanto i maggiori diritti di confine erano stati richiesti solo a seguito di un lungo procedimento di indagine, amministrativa e penale, condotto con mezzi e risorse al di fuori della portata di un semplice operatore doganale.  

La CTP di Genova, in accoglimento del ricorso presentato, con la sentenza 44/2016 annullava gli atti impositivi della Dogana, decisione successivamente impugnata dall’Ufficio in appello.

La CTR della Liguria, con la sentenza in commento, ha ribaltato l’orientamento maggiormente prevalente in giurisprudenza – in special modo in seno alla Corte di Cassazione – statuendo che “dichiarare la responsabilità del CAD solo perché rappresentante indiretto dell’importatore equivarrebbe a sancire una sorta di indefinita responsabilità oggettiva nell’esercizio della propria attività, anche nell’ipotesi in cui avesse operato in buona fede e con la dovuta diligenza”.

In tal modo la Commissione, contrapponendosi all’interpretazione più rigorista della norma, ha sancito l’obbligo per lo spedizioniere rappresentante indiretto di tenere un comportamento “diligente e accorto”, conforme al parametro di diligenza previsto dall’art. 1176, comma secondo, c.c., e che l’eventuale imputabilità di maggiori dazi deve derivare da una violazione di predetto obbligo e non da una responsabilità oggettiva. 

In secondo luogo, la CTR ha affermato l’illegittimità della prassi adottata dall’Ufficio dal 2005 al 2015, con la quale si era negata la possibilità per i CAD di effettuare lo sdoganamento in procedura domiciliata in rappresentanza diretta, obbligandoli in tal modo ad agire in rappresentanza indiretta, con le ovvie conseguenze in tema di imputabilità dei dazi eventualmente richiesti in sede di rettifica.

Rifacendosi a tre precedenti della Corte di Cassazione, ordinanza n. 28066/2019 e sentenze n. 418 del 14.1.2020 e n. 1856 del 28.1.2020, i giudici hanno affermato la perfetta compatibilità tra lo sdoganamento in procedura domiciliata e l’istituto della rappresentanza diretta in dogana, dichiarando pertanto illegittima l’imposizione dell’Ufficio e annullando di conseguenza gli atti impositivi. 

 

Giorgio Righetti

Dicembre 2020