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Nulla la clausola che esclude la responsabilità del depositario in caso di furto della merce

Nulla la clausola che esclude la responsabilità del depositario in caso di furto della merce

Con la sentenza n. 622/2020, pubblicata il 10/06/2020, il Tribunale di Pavia ha accolto l’azione giudiziale promossa dal nostro Studio per conto di una nota compagnia di assicurazione straniera nei confronti di un operatore logistico italiano. La vertenza in esame ha avuto ad oggetto la richiesta di risarcimento di danni derivati dal furto di un notevole quantitativo di merce che si trovava stoccato all’interno di un magazzino.

L’operatore logistico, nel presentare le sue difese, aveva negato ogni responsabilità, chiamando tuttavia in causa l’Istituto privato a cui aveva affidato il servizio di sorveglianza notturno del fabbricato per essere da questi manlevato; aveva inoltre eccepito che nel contratto di deposito firmato con i proprietari della merce rubata - nei cui diritti erano subentrati i nostri clienti assicuratori dopo averli indennizzati in forza di polizza assicurativa danni “all risks” – le parti avevano espressamente concordato il divieto a carico dei proprietari della merce rubata di cedere i propri diritti di risarcimento a terzi e, in ogni caso, la non responsabilità dell’operatore per l’eventuale furto della merce stoccata a magazzino avendo i proprietari assicurato direttamente la stessa con propria polizza “all risks”.

Accogliendo integralmente la tesi sostenuto dal nostro studio, il Tribunale ha ritenuto che eventuali divieti di cessione dei propri diritti al risarcimento previsti nel contratto di deposito non potevano comunque vincolare gli assicuratori, non avendo questi mai accettato alcuna rinuncia e/o conosciuto tali divieti prima di assicurare la merce e indennizzarne la perdita ai relativi proprietari/propri assicurati. E ciò anche in virtù di quanto previsto dall’art. 1260, co. 2 del codice civile che prevede che le parti di un contratto possono escludere la cedibilità del credito ma un tale patto non è  opponibile al e vincolante per il terzo cessionario ove non venga fornita la prova che egli ne era a conoscenza al tempo della cessione (e tale prova qui non è stata fornita dalla controparte).

Il Tribunale ha in oltre ritenuto nulla ai sensi dell’art. 1229 cod. civ. la clausola concordata dalle parti nel contratto di deposito con cui era stata sostanzialmente esclusa ogni responsabilità del magazzino nel caso di furto della merce stoccata e ciò in quanto, dato il suo ampio contenuto, tale clausola finiva con lo scagionare completamente l’operatore/depositario per l’inadempimento alla sua obbligazione contrattuale principale, ovvero quella di custodire la merce affidatale in deposito.

La responsabilità del depositario è stata inoltre ritenuta gravemente colposa in quanto il furto della merce, avvenuto di notte, era stato agevolato dalla mancanza di telecamere che permettessero di rilevare la presenza di persone all’interno del magazzino; inoltre anche l’Istituto di Sorveglianza, del cui operato ovviamente era tenuto a rispondere l’operatore logistico, aveva agito con negligenza in quanto, giunta la segnalazione di allarme, aveva inviato sul posto il suo personale che si era limitato a svolgere una perlustrazione solo all’esterno del magazzino, senza riscontrare nulla, mentre invece il furto si stava consumando all’interno dell’edificio. 

L’operatore logistico è stato quindi condannato a risarcire integralmente il valore della merce rubata; valore che è stato determinato dal Tribunale sulla base delle fatture di vendita/acquisto della stessa dovendosi presumere che nei normali rapporti fra imprenditori commerciali la merce venga venduta in base all’effettivo prezzo di mercato. 

 

Lucio Ravera

Giugno 2020