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Il Ministero annuncia il ritorno dei costi minimi dell’autotrasporto

Il Ministero annuncia il ritorno dei costi minimi dell’autotrasporto

In data 27 novembre 2020 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato la pubblicazione del decreto n. 206 avente ad oggetto i c.d. “costi indicativi di riferimento dell’attività di autotrasporto merci”.
Come noto, l’istituto dei “costi minimi” ha subito un lungo travaglio giudiziario, essendo stato sottoposto al vaglio dei tribunali di merito, della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia dell’Unione europea fino a venire definitivamente abrogato con la Legge di stabilità del 2015 (nella sua versione vincolante per le imprese dell’autotrasporto). 

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 47/2018, aveva affermato che la formulazione dei costi minimi da parte del Ministero – e non dal precedente Osservatorio sulle attività di autotrasporto, istituito presso il Ministero dei Trasporti, composto dalle principali associazioni di categoria – non contrastasse con l’art. 41 della Costituzione. 

Parimenti, la Corte di Giustizia dell’Ue, con la pronuncia del 21 giugno 2016, Causa C-121/16, dopo averne inizialmente sentenziato l’illegittimità, aveva affermato per contro la validità dei “costi minimi” fissati dal Ministero dichiarandoli non in contrasto con la normativa europea, la quale vieta solo gli accordi tra “imprese”, e tale era invece da considerarsi l’Osservatorio in quanto formato dalle associazioni private di categoria.

Chiarita, finalmente, la legittimità dei parametri di costo se decisi in maniera imparziale dal Ministero dei Trasporti, lo stesso ha pubblicato una nuova versione dei “costi minimi” riprendendo la vecchia formulazione “a forcella” che contraddistingueva le precedenti tariffe obbligatorie, ossia con un doppio valore minimo e massimo. 

È importante segnalare che tale nuova versione dei parametri di costi non avrà natura cogente, ossia non saranno valori obbligatori per legge, ma piuttosto indicazioni che dovrebbero meglio definire le corrette pratiche economiche da parte delle imprese di autotrasporto. 

Come riscontrabile dalle due tabelle pubblicate unitamente al decreto, l’impostazione metodologica utilizzata distingue quattro classi di veicoli con riferimento alla massa complessiva massima di ciascun veicolo (fino a 3,5 tonnellate, oltre 3,5 e fino a 12 tonnellate, oltre 12 e fino a 26 tonnellate, oltre 26 tonnellate) ed individua quattro voci di costo da associare alle forcelle di valori minimo-massimo, distribuite su 3 sezioni.
 

Giorgio Righetti

Dicembre 2020