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Incidente aereo: inapplicabilità della Convenzione di Montreal ai trasporti di cortesia

Incidente aereo: inapplicabilità della Convenzione di Montreal ai trasporti di cortesia

Importante sentenza della Corte di Cassazione (Cass. 13 dicembre 2019, n. 32778) con la quale i giudici di legittimità hanno chiarito l’ambito di applicazione della Convenzione di Montreal del 1999 disciplinante il traffico aereo di merci e persone. 

Il caso verteva su un incidente aereo nel quale uno dei passeggeri era deceduto. La Corte di Appello di Venezia aveva confermato che il trasporto in essere dovesse essere fatto rientrare nell’ambito del trasporto amichevole o di cortesia e che pertanto non trovasse applicazione il termine di prescrizione biennale previsto dalla Convenzione di Montreal.

Chiamata a pronunciarsi sul caso, la Cassazione sembra aver chiarito definitivamente l’ambito di applicazione della Convenzione. Secondo i giudici, infatti, l’ambito di operatività della Convenzione di Montreal deve ritenersi circoscritto a tutti i casi di trasporto oneroso, nonché ai casi di trasporto gratuito, purché quest’ultimo sia effettuato da un imprenditore attivo nell’ambito dei servizi di trasporto aereo (si pensi ai c.d. biglietti premio regalati dalla compagnia aereo tramite i programmi di fedeltà).

Al contrario, nel caso in esame, il trasporto aereo era stato offerto alla vittima in via del tutto gratuita da un soggetto che non rivestiva la qualifica di imprenditore. 

Secondo la Corte, infatti, l’elemento di differenziazione tra le due fattispecie deve essere individuato nel carattere dell’obbligatorietà della prestazione assunta, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, a carico di un soggetto che svolga attività di trasporto aereo organizzata in forma d’impresa.

Fuori dai casi in cui vi è un’assunzione di un impegno obbligatorio relativo all’esecuzione di una prestazione di trasporto aereo a carattere oneroso o gratuito da parte di un imprenditore di trasporto aereo, secondo la Corte la Convenzione di Montreal non può trovare in nessun modo applicazione, con la conseguente inapplicabilità del termine di prescrizione biennale fissato dall’art. 35 della medesima Convenzione.

 

Giorgio Righetti

Marzo 2020