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Evocabile la forza maggiore nei traffici internazionali a seguito dell’epidemia del Coronavirus?

Evocabile la forza maggiore nei traffici internazionali a seguito dell’epidemia del Coronavirus?

Il quesito che intendiamo affrontare è se, a fronte di voli cancellati, porti e aeroporti rimasti isolati e/o sottodimensionati a livello di personale e per questo incapaci di garantire il normale svolgimento delle prestazioni in ragione dell’epidemia del Coronavirus, questi eventi possano essere inquadrati fra quelle cause di forza maggiore che escludono la responsabilità per inadempimento dei diversi soggetti coinvolti nella spedizione di beni, in particolare MTO (Multimodal Transport Operators), vettori, spedizionieri ecc.

Nel nostro codice civile l’istituto della forza maggiore è disciplinato, in via generale, dall’art. 1256 che distingue fra impossibilità definitiva della prestazione ed impossibilità temporanea della stessa. In particolare:

- quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile, l’obbligazione si estingue. Viene sempre fatto salvo l’obbligo del debitore di darne tempestiva comunicazione al creditore;

- se invece l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla. 

L’impossibilità temporanea esclude pertanto la responsabilità del debitore per il risarcimento del danno nonché per il ritardo della prestazione.

Ricordiamo, ancora, che sempre in via generale il successivo art. 1463 cod. civ. dispone che, con riguardo ai casi di “impossibilità totale”, nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito.

Sempre nel nostro codice civile, nell’ambito però più specifico del contratto di trasporto, troviamo peraltro un’altra norma, l’art. 1686, che disciplina espressamente le fattispecie degli “impedimenti e dei ritardi nell’esecuzione del trasporto”. In particolare, questa disposizione prevede che:

- se l’inizio o la continuazione del trasporto sono impediti o soverchiamente ritardati per causa non imputabile al vettore, questi deve chiedere immediatamente istruzioni al mittente, provvedendo alla custodia delle cose consegnategli …

- il vettore ha diritto al rimborso delle spese; se il trasporto è stato iniziato, egli ha diritto anche al pagamento del prezzo in proporzione del percorso compiuto, salvo che l’interruzione del trasporto sia dovuta alla perdita totale delle cose derivante da caso fortuito.

Ora, l’articolo in esame equipara all’ipotesi di impedimento definitivo all’esecuzione del trasporto il caso in cui l’esecuzione del trasporto sia "soverchiamente ritardata". Secondo la dottrina tale nozione, pur essendo inevitabilmente assai elastica, può essere circoscritta a quelle fattispecie in cui si profili un ritardo di tale entità da far ritenere - considerate le circostanze concrete e rispettivamente i diversi interessi del creditore e del vettore nell’ambito del contratto di trasporto - che la prestazione risulterebbe per il creditore priva di utilità o il ritardo sia troppo gravoso per l’organizzazione di trasporto del vettore.

Alla luce della surrichiamata normativa, consideriamo pertanto importante distinguere fra le ipotesi in cui i trasporti aerei e anche via mare da e/o per la Cina e/o altri paesi coinvolti dall’epidemia del Coronavirus siano “impediti o soverchiamente ritardati” e quelle, invece, in cui detti trasporti subiscano dei semplici ritardi sempre a causa di tale epidemia.

Nel primo caso, riteniamo che i relativi contratti di trasporto aereo debbano ritenersi “risolti per impossibilità sopravvenuta”. 

Nel secondo caso, come s’è visto sopra, l’impossibilità temporanea non comporterebbe la risoluzione del contratto, ma escluderebbe in ogni caso la responsabilità del vettore soprattutto per eventuali ritardi nelle spedizioni.

In entrambi i casi è tuttavia necessario che l’MTO, il vettore o lo spedizioniere dia ai propri committenti tempestiva comunicazione della propria sopravvenuta impossibilità ad eseguire in via definitiva o temporanea le proprie obbligazioni e ciò per causa di forza maggiore.

In aggiunta e ad abundantiam rispetto alle considerazioni sopra svolte in tema di forza maggiore, si consideri anche che, in tema di responsabilità contrattuale, l’art. 1218 cod. civ. stabilisce che “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. 

Di conseguenza, anche ove non dovessero essere ritenuti sussistenti i connotati della forza maggiore, nel caso di specie sarebbe cionondimeno possibile, a nostro parere, sostenere che l’eventuale impossibilità della prestazione non sia comunque imputabile all’MTO, al vettore o allo spedizioniere. Anche in questo caso, è doveroso, proprio in ragione degli obblighi informativi in capo a questi soggetti, informare tempestivamente i propri committenti.

 

Enrico Righetti

Gennaio 2020