Il Tribunale di Milano è stato qui chiamato ad esprimersi in una controversia avente ad oggetto l’esercizio da parte di uno spedizioniere-vettore del diritto di ritenzione sul carico (Trib. Milano 3.9.2021).
Si trattava, in particolare, di un trasporto marittimo di due containers scaricati in un porto italiano. In occasione dello sbarco, lo spedizioniere inoltrava al proprio mandante una richiesta per il pagamento di una serie di fatture relative a trasporti pregressi, tutte rimaste insolute.
Il mandante, tuttavia, non solo non procedeva al saldo del dovuto, ma comunicava di essere in serie difficoltà economico-finanziarie e di non essere in grado di saldare a breve quanto dovuto.
Alla luce della dichiarata incapacità del suo mandante a pagargli il dovuto, lo spedizioniere emetteva immediatamente la propria fattura avente ad oggetto la spedizione dei due containers appena sbarcati in Italia, modificando la scadenza di pagamento da “60 giorni f.m.” (come da precedenti accordi) a “pagamento a vista”.
Al riguardo rammentiamo che l’art. 1186 del codice civile, il cui principio va comunque applicato con prudenza, consente in astratto al creditore di modificare unilateralmente le condizioni di pagamento concordate e quindi di esigere immediatamente il pagamento dovuto, qualora lo stesso debitore sia divenuto insolvente o abbia diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non abbia dato le garanzie che aveva promesse.
Preso atto del mancato pagamento anche dell’ultima fattura appena emessa con “pagamento a vista”, lo spedizioniere esercitava quindi il diritto di ritenzione sulla merce contenuta nei containers appena sbarcati, fintanto che almeno l’ultima fattura emessa non gli fosse stata saldata.
Il mandante, tuttavia, non soltanto non pagava la fattura ma, anzi, citava in giudizio lo spedizioniere chiedendo il risarcimento dei costi di demurrage/detention e port storage nel frattempo maturati in porto a seguito della mancata riconsegna.
Con la sentenza qui commentata il giudice milanese ha però respinto la tesi del mandante e lo ha condannato al pagamento delle fatture rimaste insolute.
Il Tribunale, infatti, ha ritenuto che lo spedizioniere, alla luce della protratta e riconosciuta crisi di liquidità finanziaria del proprio mandante, avesse diritto di modificare unilateralmente i termini di pagamento precedentemente pattuiti, e quindi di emettere la sua fattura per il servizio in corso con “pagamento a vista”.
Trattandosi, a quel punto, di suo credito immediatamente esigibile il Tribunale ha concluso che lo spedizioniere avesse perciò avuto il pieno diritto di ritenere la merce sino al saldo della propria fattura.
Si coglie l’occasione per rammentare che con la nuova formulazione dell’art. 2761 del codice civile, come introdotta dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233 di conversione del D.L. 152/2021 di attuazione del PNRR, gli spedizionieri e i vettori possono ora esercitare il diritto di ritenzione sulle cose trasportate o spedite, finché queste rimangono presso di loro, anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché detti trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.
Marzo 2022