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Riforma della disciplina codicistica in materia di contratto di spedizione

Riforma della disciplina codicistica in materia di contratto di spedizione

Nei giorni scorsi, la Commissione Bilancio della Camera ha definitivamente approvato la riforma della disciplina del Codice Civile in materia di contratto di spedizione, di limitazione della responsabilità vettoriale per perdita o avaria delle cose trasportate, nonché di privilegio speciale del vettore, dello spedizioniere e del mandatario, includendola nel processo di conversione in legge del D.L. 152/2021 di attuazione del PNRR. 

Questo intervento riformatore alacremente promosso da FEDESPEDI, la Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali, è stato reso possibile grazie allo studio e all’impegno pluriennale del suo Legal Advisory Body, guidato dal Presidente Ciro Spinelli, e grazie al lavoro congiunto svolto insieme a CONFETRA, la Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica, la quale, a livello istituzionale, aveva già portato all’approvazione di una proposta di riforma presso il CNEL, nel quadro di tre proposte di legge per la semplificazione della normativa del sistema della logistica italiana presentate dalla stessa CONFETRA.

Segnatamente nel settore delle spedizioni internazionali, infatti, si sentiva da lungo tempo l’esigenza di procedere ad una sostanziale riforma della disciplina codicistica in materia, al fine di adeguare il sistema normativo, il cui testo ancora risaliva alla promulgazione nel 1942 del Codice Civile, alla significativa evoluzione che, nella prassi operativa e commerciale, ha caratterizzato negli ultimi decenni la figura dello spedizioniere, anche a seguito della comparsa del trasporto multimodale e altresì dello sviluppo delle attività di logistica.

Accogliendo in buona parte la proposta di legge formulata dai suddetti promotori, il legislatore ha quindi definitivamente approvato la riforma sia della Sezione III del Capo IX del Titolo III del Libro IV del Codice Civile (artt. 1737 e seguenti) che disciplina il contratto di spedizione sia di ulteriori disposizioni codicistiche che integrano la disciplina di questo contratto (artt. 1696 e 2761). In particolare, sono state apportate le modifiche sotto evidenziate (in grassetto) ai seguenti articoli del Codice Civile:

Art. 1737 – (Nozione)
Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie.

Art. 1739 - (Obblighi dello spedizioniere)
Nell’esecuzione del mandato
lo spedizioniere è tenuto ad osservare le istruzioni del mandante
Lo spedizioniere non ha l’obbligo di provvedere all’assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante.

Art. 1741. - (Spedizioniere vettore) 
Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l’esecuzione del trasporto in tutto o in parte ha gli obblighi e i diritti del vettore. Nell’ipotesi di perdita o avaria delle cose delle cose spedite, si applica l’articolo 1696 c.c.

Art. 1696. - (Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate) 
Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna. 
Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri e all’importo di cui all’articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi della legge 6 dicembre 1960, n.1621, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore. 
Nel caso il trasporto venga effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non può in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali. 
Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo non sono derogabili
a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili. 
Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l’avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l’esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni.

Art. 2761. - (Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario) 
I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d’imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché detti trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative
I crediti derivanti dall’esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l’esecuzione del mandato. 
I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro. 
Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell’articolo 2756. 
Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante il suo credito ha il privilegio di cui all’articolo 2752.

 

Una prima, sommaria analisi del testo codicistico riformato consente di formulare alcune considerazioni preliminari:

(a) L’art. 1737 c.c. prevede ora la possibilità per il committente di attribuire un potere di rappresentanza allo spedizioniere, il quale in tale eventualità potrà assumere la veste anche di un mandatario con rappresentanza e quindi non soltanto, come finora, di mandatario senza rappresentanza. 
Opportuna al fine di rendere la disciplina codicistica più conforme alla prassi operativa e commerciale, appare altresì l’ulteriore specificazione che un unico contratto di spedizione può avere a oggetto anche la stipula di più contratti di trasporto con diversi vettori.

(b) In merito all’art. 1739 c.c., i suoi primi due commi sono stati oggetto di congrue modifiche formali che hanno comportato la sostituzione dell’espressione «committente» con «mandante», nonché, con riguardo all’obbligo di provvedere all’assicurazione delle cose spedite, la sostituzione dell’accezione «diversamente ordinato» con «espressamente richiesto», oltre alla soppressione del riferimento agli “usi contrari”.  
Peraltro, va soprattutto posta in rilievo l’opportuna abrogazione del terzo comma del testo originario, il quale, prevedendo che “i premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario”, aveva in passato suscitato nella nostra giurisprudenza non indifferenti problemi interpretativi, soprattutto nel caso di divario fra il premio corrisposto alla compagnia assicuratrice e quello addebitato al proprio mandante per l’assicurazione danni alla merce stipulata dallo spedizioniere per conto di quest’ultimo.

(c) Altrettanto appropriata appare l’integrazione apportata dal legislatore all’art. 1741 c.c. che, nel testo riformato, richiama ora espressamente, in caso di perdita o avaria delle cose trasportate, l’art. 1696 c.c. (del resto, considerato applicabile a tali ipotesi anche dalla nostra prevalente giurisprudenza).

(d) A ben vedere, tuttavia, l’intervento riformatore di più ampia portata è quello che ha inciso sull’art. 1696 c.c., avendo come scopo quello di correggere alcune incertezze sulla disciplina della limitazione della responsabilità vettoriale conseguenti alla riforma attuata con il d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286. In particolare, il legislatore ha precisato che i limiti risarcitori ivi originariamente previsti [ossia 1 euro per ogni kg di peso lordo della merce perduta o avariata e all’importo (8,33 DSP) di cui all’art. 23.3 della Convenzione CMR] si applicano ai soli trasporti terrestri rispettivamente nazionali o internazionali, mentre i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari sono soggetti ai limiti sanciti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili nei casi specifici e sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore. 
Inoltre, è stato ulteriormente stabilito che, in caso di trasporto multimodale, qualora non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non può in ogni caso eccedere rispettivamente, nei trasporti nazionali, 1 euro oppure, nei trasporti internazionali, 3 euro per ogni kg di peso lordo della merce perduta o avariata.

(e) Con riferimento alle modifiche apportate all’art. 2761 c.c., va in primis sottolineato come il privilegio speciale (e correlativo diritto di ritenzione) conseguente ai crediti sorti dal contratto di spedizione puro possa ora esercitarsi anche sulle cose spedite (e perciò non soltanto “sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l’esecuzione del mandato”). 
Inoltre, sulla scia di un consolidato orientamento giurisprudenziale, il legislatore ha opportunamente precisato che questo privilegio può essere esercitato “anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito, purché detti trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative”. 
Infine, altrettanto felice appare la scelta del nostro legislatore che, aggiungendo un nuovo quinto comma a questa disposizione, ha stabilito che qualora lo spedizioniere abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del proprio mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all’articolo 2752 c.c., ossia il privilegio generale previsto in favore dello Stato per i crediti per i suoi tributi diretti, per l’imposta sul valore aggiunto e per i tributi degli enti locali.

 

Enrico Righetti

Dicembre 2021