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Furto merce: parcheggiare il mezzo in centro città non esclude la responsabilità del vettore

Furto merce: parcheggiare il mezzo in centro città non esclude la responsabilità del vettore

Il caso sottoposto al giudice torinese (Trib. Torino, sentenza 11.3.2021) ha riguardato un’azione di risarcimento danni promossa contro un trasportatore terrestre internazionale che aveva subito il furto di capi di abbigliamento durante la brevissima sosta del suo furgone in una via centrale cittadina; sosta resasi necessaria per effettuare altre consegne.

Il trasportatore, a sua difesa, aveva sostenuto di essersi comportato in conformità agli standard di diligenza richiesti dalle circostanze in quanto il mezzo era stato regolarmente parcheggiato per soli 5 minuti in ora diurna, chiuso, e in una zona trafficata; eccepiva quindi la sussistenza del caso fortuito.

Il Tribunale ha preliminarmente richiamato l’orientamento consolidato dei giudici italiani secondo cui il furto dei beni trasportati è da considerarsi un evento che rientra nel normale rischio d’impresa del trasportatore e che per tale motivo può ritenersi di norma circostanza prevedibile ed evitabile con l’ordinaria diligenza e attraverso una costante custodia del mezzo.

In base agli accertamenti di causa era poi emerso che il mezzo era rimasto effettivamente incustodito sulla pubblica via per soli 5 minuti ma che non v’era prova né che il furgone fosse stato chiuso a chiave, né che fosse stato inserito l’antifurto né, infine, che l’apertura del mezzo da parte dei ladri fosse stata effettuata con effrazione.

Sulla base di ciò il Tribunale ha quindi escluso di potesse trattare di un caso fortuito in quanto il vettore non aveva dimostrato di aver agito con la diligenza richiesta ad un vettore professionale, ossia garantendo una particolarmente accurata e vigilante custodia delle cose affidategli per il trasporto, né di aver adottato le misure più idonee, in relazione al tipo di trasporto, alla natura delle merci trasportate e al loro valore, a garantire la puntuale esecuzione del contratto.

Anzi il Tribunale ha ritenuto la condotta del vettore gravemente colposa, con conseguente disapplicazione dei limiti di responsabilità vettoriale previsti dalla Convenzione CMR; e ciò non soltanto perché il mezzo, anche se per pochi minuti, era rimasto incustodito senza alcun sistema di antifurto inserito, ma anche perché, verosimilmente, non era stato neppure chiuso correttamente a chiave o comunque era stato lasciato in condizioni tali da poter essere agevolmente aperto da ignoti in pochissimi minuti senza alcuna necessità di forzare la serratura del portellone.

 

Giorgio Righetti

Dicembre 2021