Il Tribunale di Perugia, all’esito di una lunga controversia seguita direttamente dal nostro studio, si è pronunciato sulla richiesta di una compagnia marittima rivolta ad una società di spedizione da noi seguita e relativa al pagamento di costi di detention/demurrage (controstallie) maturati a seguito della protratta giacenza di 27 contenitori nel porto di sbarco. In questo caso si trattava di molti contenitori giunti dal Golfo Persico in un porto italiano e qui rimasti giacenti perché non ritirati dal ricevitore e, successivamente, sottoposti a sequestro dall’autorità giudiziaria penale.
In questo caso il nostro cliente aveva agito quale spedizioniere “di destino” con l’incarico di svincolare la merce una volta giunta nel porto italiano. In particolare il destinatario effettivo italiano aveva fornito alla compagnia marittima una propria formale dichiarazione scritta con cui la autorizzava a rilasciare permanente la merce in arrivo al nostro assistito, indicandolo quale unico soggetto titolato a occuparsi delle pratiche di svincolo e di sdoganamento della stessa e a pagare le relative spese per suo conto.
Inoltre, per una controversia nel frattempo insorta tra il mittente arabo e il destinatario italiano, il primo aveva espressamente richiesto alla compagnia marittima di modificare alcune polizze di carico già emesse, i cui originali erano ancora in mano allo stesso mittente saudita, per indicare quale nuovo destinatario lo spedizioniere italiano (nostro cliente) al posto del destinatario italiano originale; correzione che era stata regolarmente effettuata dalla compagnia marittima con l’autorizzazione del medesimo spedizioniere.
La richiesta della compagnia marittima, con specifico riguardo allo spedizioniere italiano nostro assistito, includeva sia le detention/demurrages maturate sui contenitori fermi che il rimborso delle storages portuali. Secondo detta compagnia marittima, infatti, lo spedizioniere italiano doveva considerarsi personalmente debitore nei suoi confronti in quanto (i) per determinate polizze di carico risultava, a seguito di correzione, direttamente indicato quale destinatario/ricevitore della merce, (ii) in relazione a tutti i trasporti lo stesso era stato comunque espressamente e in via permanente indicato dal destinatario quale unico soggetto legittimato a svincolare la merce in arrivo nel porto e ciò ne avrebbe determinato la qualifica di “merchant” in forza delle condizioni generali apposte nel retro delle polizze di carico, e quindi obbligato contrattualmente.
Il Tribunale, uniformandosi ad analogo principio sancito nel recente passato dalla Corte di Cassazione con le sentenze nn. 12888/2009 e 4900/2011 (si veda al riguardo le nostre circolari nn. 1/18 e 1/19), ha preliminarmente ribadito, in linea generale, che il contratto con il quale il vettore marittimo fornisce a terzi i propri contenitori per il trasporto è da considerarsi un vero e proprio contratto di locazione di beni mobili, perciò autonomo ed indipendente rispetto al contratto di trasporto della merce e non rientrante tra le cd. prestazioni accessorie. Detto contratto di locazione permane quindi anche dopo che la merce trasportata e arrivata a destino e fino a quando il contenitore, oggetto di locazione, non venga restituito vuoto alla compagnia marittima.
Il Tribunale ha poi escluso che l’eventuale obbligo personale dello spedizioniere italiano verso la compagnia marittima potesse sorgere dalla sola dichiarazione con cui lo stesso era stato delegato dal destinatario effettivo a effettuare il disbrigo di tutte le pratiche di svincolo e di sdoganamento della merce in Italia e ciò in quanto tale delega, ad avviso del giudice, doveva comunque considerarsi pur sempre rilasciata a nome e per conto della società destinataria senza, perciò, implicare un’assunzione di impegni e obblighi personali dello spedizioniere italiano delegato direttamente verso la compagnia marittima.
Diversamente, ha affermato il tribunale, si sarebbe attribuito ad una generica dichiarazione di rilascio - essenzialmente funzionale alla gestione delle pratiche di sdoganamento - la natura formale di atto costitutivo di una obbligazione personale del delegato, e ciò al di fuori di qualsiasi previsione normativa.
Né una responsabilità personale e diretta dello spedizioniere verso la compagnia marittima poteva derivare, sempre secondo il giudice, dal fatto che lo stesso avesse ad un certo punto accettato di essere indicato quale “consignee” in molte polizze di carico al posto del destinatario originale; anche tale richiesta, a ben vedere, era stata anch’essa dettata più da esigenze organizzative e pratiche che non da una reale volontà delle parti di modificare la natura ed il ruolo contrattuale ricoperto dallo spedizioniere che pur sempre rimaneva unicamente il soggetto delegato ad effettuare le operazioni di svincolo per conto della sola società acquirente ed effettiva destinataria.
E quanto sopra a maggior ragione considerato che detto spedizioniere non aveva mai avuto materialmente la disponibilità degli originali delle polizze di carico, né a quel punto aveva potuto procedere al ritiro della merce in quanto già sottoposta, oramai, ad un sequestro giudiziario penale.
Diversamente, secondo il tribunale, si sarebbero estesi gli effetti del trasporto marittimo - e delle relative condizioni generali di contratto - ad un soggetto terzo (lo spedizioniere di destino, appunto) che di quel trasporto marittimo non era parte contrattuale sin dall’origine, in quanto non destinatario e acquirente della merce trasportata, e che non aveva comunque mai avuto materialmente il possesso degli originali delle polizze di carico.
Il Tribunale, infine, ha in linee generale chiarito che la compagnia marittima che pretende il rimborso dei costi portuali (cd. “storages”) per la giacenza della merce nel porto deve comunque necessariamente dimostrare di aver effettivamente ricevuto il relativo addebito dal terminal portuale e di averlo pagato.
Novembre 2021