Si segnala un’interessante decisione della nostra Corte di Cassazione (sentenza n. 4657 del 22 febbraio 2021) che si è pronunciata sulle condizioni affinché un vettore marittimo possa legittimamente esercitare il privilegio sulla merce trasportata sancito dall’art. 561, 1° comma, n. 4, cod. nav., secondo il quale “Sono privilegiati sulle cose caricate: … 4) i crediti derivanti dal contratto di trasporto, comprese le spese di scaricazione, e il fitto dei magazzini nei quali le cose scaricate sono depositate; …”.
Nella fattispecie, confermando la pronuncia della Corte d’Appello di Venezia che era stata oggetto di impugnazione, i giudici di legittimità hanno dichiarato che presupposto per l’opponibilità del credito vantato dal vettore marittimo e della surrichiamata garanzia reale ad essa riconnessa, soprattutto qualora esercitata nei confronti del terzo destinatario non debitore del nolo garantito, è che i termini e l’entità del credito stesso siano desumibili dalla polizza di carico, e ciò sulla scorta del principio di letteralità al quale la stessa polizza è soggetta in quanto titolo di credito causale.
Di conseguenza, secondo la Cassazione, i giudici di secondo grado avevano correttamente stabilito l’illegittimità dell’esercizio del privilegio sul carico da parte del vettore marittimo, allorquando il diritto di credito per il nolo risulta di fatto “indeterminato”. Nel caso di specie, infatti, la polizza di carico recava, quanto alle indicazioni del costo del trasporto, delle modalità e dei termini di pagamento, la mera dicitura “freight payable as per charter party dated …”, senza tuttavia un ulteriore riferimento ad uno specifico contratto di trasporto o di noleggio, in quanto mancante addirittura la data del “charter party”.
Settembre 2021