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Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del vettore 

Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del vettore 

Quali le differenze tra la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nell’autotrasporto di cose in conto terzi? A tale quesito ha risposto la sentenza della Cassazione n. 12420 del 24 giugno 2020 oggi in esame. 

La vertenza ha ad oggetto il danneggiamento di un carico di porcellane antiche, comprate da un privato durante un’asta e giunte a destino danneggiate. Il ricevitore aveva quindi citato in giudizio il vettore stradale, chiedendo la sua condanna al pagamento dei danni subiti, sia ai sensi dell’art. 1693 c.c. (responsabilità contrattuale), quanto in forza dell’art. 2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale). 

La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi dopo cinque gradi di giudizio, ha avuto l’occasione per chiarire definitivamente le differenze tra i due regimi di responsabilità e i loro presupposti. 

Secondo i giudici, affinché si possa riconoscere una responsabilità extracontrattuale del trasportatore, è necessario che sia provato da parte del danneggiato un comportamento del vettore valutabile, non quale mera inadempienza alle disposizioni che regolano il contratto di trasporto, ma quale violazione delle regole sulla responsabilità per fatto illecito. 

Il danneggiamento di porcellane, infatti, era avvenuto durante il trasporto e il danneggiato, per ottenere una condanna del vettore per responsabilità extracontrattuale, avrebbe dovuto evidenziare e provare una specifica condotta colposa o dolosa del trasportatore (onere probatorio non assolto, in concreto, dall’attore) che esula dalle obbligazioni contrattuali di quest’ultimo. 

In caso contrario, “se dovesse ritenersi sufficiente, ai fini dell’individuazione di una condotta costituente illecito extracontrattuale, l’allegazione che il vettore ha danneggiato i beni affidatigli durante il trasporto, senza individuare una specifica condotta colposa, questo determinerebbe in modo inaccettabile un automatico concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del vettore in tutte le ipotesi di avaria della merce verificatasi durante il trasporto”. 

Al contrario, il profilo della responsabilità extracontrattuale del trasportatore deve essere valutato, non in base alle disposizioni che regolano il contratto di trasporto, ma sulla base della disciplina della responsabilità per fatto illecito, attraverso la specifica individuazione di comportamenti del vettore che rilevino a questi fini e che siano connotati da dolo o colpa. 

 

Giorgio Righetti

Aprile 2021