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Convenzione SOLAS: emendamenti al capitolo VI, in vigore dal 1° luglio 2016

Convenzione SOLAS: emendamenti al capitolo VI, in vigore dal 1° luglio 2016

Con riguardo alla determinazione della VGM (Verified Gross Mass packed container), il Comando Generale delle Capitanerie ha recentemente pubblicato una nuova circolare n. 160/2020 (rinvenibile al link: http://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione/Pages/Enti%20riconosciuti.aspxch) che va a sostituire la precedente circolare n. 138/2018 del 10 aprile 2018, ora abrogata.

In primo luogo, questa nuova circolare intende risolvere alcuni dubbi interpretativi che erano insorti nella pratica in relazione all’impiego del Metodo 2 come disciplinato dall’art. 4.1 delle “Linee Guida” di cui al Decreto Dirigenziale n. 367/2018 del Comando generale delle Capitanerie del 9 aprile 2018. In particolare, viene chiarito che “la previsione di cui al citato punto 4.1 delle linee guida si intende rispettata qualora la procedura in parola sia certificata da un organismo accreditato, e che detta certificazione contenga esplicito richiamo alla procedura di pesatura per la determinazione della Massa Lorda Verificata (VGM) Metodo 2 del contenitore, in conformità al paragrafo 3 del D.D. n. 367/2018 (esecuzione alla regola VI/2 della Convenzione SOLAS 74, come emendata)”. Inoltre, la circolare specifica ulteriormente che non si rende necessario che sia accreditato l’intero processo produttivo dell’azienda, in quanto è sufficiente l’evidenza certificativa della sola procedura di pesatura.

Inoltre, la circolare prescrive non solo a tutti shipper che intendano presentare istanza di iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate ad utilizzare il Metodo 2, ma anche agli shipper che sono già ivi iscritti, di trasmettere al Comando Generale (a) una copia del certificato rilasciato da ente accreditato, che deve riportare la seguente dicitura: “Procedure per lo svolgimento delle attività di pesatura per la determinazione della “Massa Lorda Verificata del contenitore” (VGM) secondo il Metodo 2 previsto dagli emendamenti al Capitolo VI Regola 2 dalla Convezione SOLAS 74 come emendata”; nonché (b) una visura camerale in corso di validità. Notisi che gli shipper che sono già scritti all’elenco hanno 6 mesi di tempo (a partire dalla data della circolare) per adeguarsi, pena la cancellazione d’ufficio dall’elenco medesimo. 

Infine, nell’Allegato 1 alla circolare viene indicato il modello di comunicazione da inviare al Comando Generale (all’indirizzo: cgcp@pec.mit.gov.it) con il quale può essere trasmessa la documentazione di cui sopra. 
 

Enrico Righetti

Novembre 2020