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Rappresentanza doganale indiretta: nessuna responsabilità in relazione alle sanzioni

Rappresentanza doganale indiretta: nessuna responsabilità in relazione alle sanzioni

Nuova ed importante sentenza in tema di corresponsabilità dello spedizioniere doganale che operi in rappresentanza indiretta. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16625 del 4.8.2020, è intervenuta sul tema apportando un contributo decisivo nel limitare la responsabilità dell’operatore doganale in ordine alle sanzioni.

Nel caso di specie, un CAD aveva seguito per conto di un importatore italiano l’introduzione nel nostro Paese di 28 spedizioni di calzature sportive provenienti dalla Cina. Quello che lo spedizioniere doganale non poteva sapere – e che gli sarebbe stato noto solamente a seguito di una lunga e complessa indagine condotta dagli organismi antifrode – era la falsità dei prezzi di vendita indicati in fattura (appena 1,40 euro per paio di calzature) rispetto al  valore reale di cessione dei beni importati. 
Conseguentemente alla scoperta della frode, l’Ufficio aveva emesso avviso di rettifica dell’accertamento per il recupero dei maggiori dazi dovuti (non oggetto del presente giudizio) nonché atto di irrogazione di sanzione, sia nei confronti dell’importatore che dello spedizioniere doganale. 

Quest’ultimo impugnava i provvedimenti sanzionatori sostenendo la propria buona fede, alla luce del fatto che l’attività illecita dell’importatore era stata scoperta dall’Autorità solo a seguito di una lunga indagine che lo spedizioniere non avrebbe mai potuto effettuare personalmente, sia per motivi di costi, di personale e di competenze. 

La Corte, accogliendo le doglianze dell’operatore doganale, ha ritenuto che, in materia di sanzioni doganali, vi possa essere una corresponsabilità dello spedizioniere unicamente nei casi in cui si accerti una sua violazione del dovere di diligenza professionale.  Secondo i giudici, tale evenienza era da escludersi nel caso in esame, in quanto era stato dimostrato come lo spedizioniere avesse avuto una condotta caratterizzata dal pieno rispetto dell’ordinaria diligenza professionale prevista dall’art. 1176 c.c., anche sulla scorta delle informazioni che lo stesso aveva ricevuto dal proprio cliente importatore. 

Esclusa qualsivoglia negligenza professionale del rappresentante in dogana, i giudici hanno pertanto annullato le sanzioni comminate a quest’ultimo. 

Si evidenzia l’importanza di tale sentenza, la quale ha avuto il merito di escludere in maniera precisa e puntuale l’assoggettabilità dello spedizioniere in rappresentanza indiretta alle sanzioni nei casi in cui lo stesso abbia agito diligentemente, uniformandosi alle istruzioni ricevute dalla mandante. Già l’anno scorso la Corte di Cassazione si era espressa sulla legittimità di sanzioni doganali comminate allo spedizioniere in rappresentanza diretta (Cass. n. 12141 dell’8.5.2019), escludendo anche in questo caso l’obbligo per l’operatore di versare quanto richiesto dall’Ufficio. 

Tali principi, qualora dovessero trovare conferma in successive pronunce dei nostri tribunali, potranno fornire ulteriori garanzie agli operatori del settore, operanti sia in rappresentanza indiretta che diretta. 

 

Giorgio Righetti

Ottobre 2020