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Nullità della rettifica doganale se l’indagine OLAF è successiva all’importazione contestata

Nullità della rettifica doganale se l’indagine OLAF è successiva all’importazione contestata

Nuova ed interessante pronuncia della Corte di Cassazione in tema di accertamenti OLAF (sentenza Cass. n. 16469/2020). 

Il caso in esame verte su un’importazione di viti in acciaio, dichiarate con origine indonesiana ma successivamente contestata dall’Agenzia delle Dogane. L’Ufficio, infatti, a seguito di indagine condotta in loco dagli ispettori dell’OLAF (“Office européen de lutte antifraude”, alias Ufficio europeo per la lotta antifrode), i quali avevano contestato l’origine indonesiana in favore di quella cinese, aveva rettificato la dichiarazione d’origine e applicato i relativi dazi antidumping. Ciò in quanto, secondo gli ispettori, l’esportatore indonesiano non aveva una reale capacità produttiva per la fabbricazione di tali merci e quindi la merce importata non poteva essere stata da questa fabbricata in Indonesia, bensì prodotta nella Repubblica Popolare Cinese e indebitamente importata nella UE. 

I giudici di legittimità, chiamati a pronunciarsi sul ricorso presentato dall’Agenzia delle Dogane, hanno inizialmente confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui gli accertamenti eseguiti dagli ispettori dell’OLAF hanno piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari e, quindi, possono essere posti a fondamento dell’avviso di accertamento per il recupero dei dazi non corrisposti, spettando al contribuente/importatore fornire la prova contraria in ordine alla sussistenza delle condizioni di applicabilità del regime agevolativo (Cass. n. 4997/2009; Cass. n. 5892/2013; Cass. n. 13770/2016; Cass. n. 16962/2016; Cass. n. 11441/2018). 

Secondo i giudici, tuttavia, la sola informativa dell’OLAF non può costituire elemento di per sé sufficiente ad accertare in via definitiva la debenza di maggiori dazi (si veda Cass. n. 8337 del 29 aprile 2020, commentata sempre nel ns. sito), in quanto la stessa indagine deve riferirsi in maniera diretta e non equivoca alle merci importate. 

Nel caso in esame, il report dell’OLAF indicava quale data di inizio istruttoria dell’indagine il 6.10.2011 mentre l’importazione contestata era del 1.4.2011, precedente pertanto all’avvio dell’indagine. Non potendo pertanto l’inchiesta dell’OLAF fare riferimento all’operazione doganale de qua, essendone precedente, secondo i giudici ne discenderebbe “la carenza di decisività del mezzo in esame, perché l’Agenzia non potrebbe comunque giovarsi delle risultanze dell’indagine, a sostegno della pretesa di recupero di maggiori dazi doganali, proprio perché successiva all’importazione”.

In conclusione, sulla scorta della pronuncia in esame, deve ritenersi nullo l’avviso di rettifica doganale impugnato qualora l’indagine OLAF da cui l’accertamento trae origine sia successiva all’importazione "incriminata". 

 

Giorgio Righetti

Ottobre 2020