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I verbali OLAF hanno valenza probatoria in tema di origine della merce?

I verbali OLAF hanno valenza probatoria in tema di origine della merce?

All’esame di oggi un’interessante sentenza in tema dazi antidumping ed indagini OLAF (Cass. n. 8337 del 29 aprile 2020).  

Il caso in esame verte su una serie di importazioni di materiali di fissaggio, dichiarati con origine indonesiana ma successivamente contestati dall’Agenzia delle Dogane. L’Ufficio, infatti, a seguito di indagine condotta in loco dagli ispettori dell’OLAF (“Office européen de lutte antifraude”, alias Ufficio europeo per la lotta antifrode), i quali avevano contestato l’origine indonesiana in favore di quella cinese, aveva rettificato la dichiarazione d’origine e applicato i relativi dazi antidumping. 

La sezione tributaria della Corte di Cassazione, respingendo il ricorso delle Dogane, ha ribadito, con questa pronuncia, il principio già affermato dalla Corte di Giustizia dell’UE (Corte giust. 16 marzo 2017, causa C-47/16, Veloserviss SIA), secondo la quale, qualora la relazione redatta dai funzionari OLAF contenga una descrizione solo generale della situazione accertata, tale relazione non può essere di per sé sufficiente per consentire il disconoscimento dell’origine dichiarata in dogana (in questo caso indonesiana). 

Secondo i giudici di legittimità, è onere delle autorità doganali dello stato di importazione fornire la prova, mediante elementi di prova supplementari, che il rilascio, da parte delle autorità doganali dello stato di esportazione, di un certificato di origine inesatto è imputabile alla presentazione inesatta dei fatti da parte dell’esportatore (affermando, per esempio, che la merce sia stata prodotta in Indonesia). 

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Dogane non aveva neanche prodotto elementi probatori quali il tracking del percorso seguito dai container, elementi utili per garantire la certezza della provenienza cinese della merce.

Viene pertanto ribadito l’importantissimo principio per cui la sola informativa dell’OLAF non può costituire elemento di per sé sufficiente a manlevare l’Amministrazione dal proprio obbligo di fornire prova certa circa le operazioni contestate.

 

Giorgio Righetti

Luglio 2020