A decorrere dal 1° gennaio 2020, entrerà in vigore una nuova edizione 2020 degli Incoterms® predisposta dalla International Chamber of Commerce (ICC).
E’ notorio che gli Incoterms® costituiscono delle condizioni pattizie che regolamentano in modo univoco i contratti di compravendita internazionale con riguardo alle modalità di adempimento dell’obbligo di consegna della merce e stabilendo la ripartizione fra venditore e compratore delle responsabilità, delle spese e dei rischi connessi.
Va sottolineato che, pur non disciplinando direttamente le condizioni dei trasporti internazionali, gli Incoterms® tuttavia si riflettono indirettamente anche sui contratti di trasporto connessi alla compravendita di merci da trasportare, oltre che su quelli di assicurazione (ove esistenti).
Rispetto alla precedente edizione 2010, gli Incoterms® sono rimasti invariati nel loro numero, ossia 11, e nella loro denominazione, ma con la sola eccezione del DAT che adesso è stato denominato DPU = Delivered at Place Unloaded.
In particolare, sono state confermate le condizioni FAS ed EXW, sebbene da più parti si lamentasse la scarsa applicazione delle prime e si insistesse giustamente per l’eliminazione o comunque il ridimensionamento delle seconde.
Permane in ogni caso la distinzione fra le condizioni da utilizzarsi, di regola, soltanto per il trasporto marittimo ed in acque navigabili interne (FAS, FOB, CFR, CIF) e le condizioni invece utilizzabili in occasione di qualsiasi tipo di trasporto (EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP).
Per quel che concerne le novità introdotte dalla nuova edizione 2020, si possono così riassumere le più significative modifiche:
(1) l’ordine della struttura interna di ogni condizione è stato oggetto di variazione, nel senso che è stata data precedenza tra i primi articoli di ogni condizione agli obblighi di “consegna” e alla determinazione del momento di passaggio dei “rischi”;
(2) nell’introduzione è stato opportunamente evidenziato il valore di “lex mercatoria” degli Incoterms®;
(3) risultano ampliate le note esplicative con cui si chiariscono i principi base di ogni condizione e si forniscono informazioni di carattere interpretativo;
(4) alla ripartizione delle spese viene dedicato un articolo a sé, ossia A9/B9;
(5) il trasporto con mezzi propri viene esplicitamente ammesso, mentre nelle precedenti edizioni si postulava che il trasporto fosse effettuato sempre da un vettore terzo;
(6) è stata introdotta la previsione degli adempimenti relativi alla sicurezza, ora enucleati agli articoli A4 e A7 (oltre che, in merito alle spese, agli articoli A9/B9);
(7) come anticipato, la denominazione DAT è stata ora modificata in DPU: la nuova condizione chiarisce poi che il luogo di destinazione può essere un luogo qualsiasi (e non più solo un terminal, come nella previgente DAT). In ogni caso, è opportuno che il luogo di consegna venga sempre individuato in maniera estremamente precisa;
(8) nella condizione CIP il livello della copertura assicurativa è stato incrementato: il venditore ora è tenuto ad ottenere una copertura conforme alle Institute Cargo Clauses A (All Risks). Invece, nella condizione CIF la portata della copertura rimane quello previsto dalle Institute Cargo Clauses C (ossia il livello minimo). In ogni caso, le parti hanno sempre la facoltà di pattuire fra loro condizioni di copertura diverse;
(9) in una vendita FCA con trasporto via mare è stata data la possibilità di far rilasciare al venditore una polizza di carico con l’annotazione di caricazione a bordo (shipped on board) e ciò in presenza di un credito documentario.
Si sottolinea, infine, le nuove disposizioni non abrogano le edizioni precedenti. Tuttavia, qualora le parti omettano nei loro contratti di far riferimento all’edizione prescelta, si ritengono richiamate le condizioni dell’ultima edizione vigente al momento della conclusione del contratto. Sarebbe quindi opportuno che nei lori contratti di vendita le parti facciano sempre un espresso riferimento all’edizione che intendono richiamare.
Dicembre 2019