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Ritardo nella consegna di documenti per partecipazione gara d’appalto

Ritardo nella consegna di documenti per partecipazione gara d’appalto

In una recentissima sentenza (n. 2188/2019 pubblicata il 18.9.2019), all’esito di un procedimento seguito personalmente dal nostro Studio, il Tribunale di Genova si è pronunciato in una controversia riguardante la richiesta risarcitoria avanzata da un’azienda italiana nei confronti di uno Spedizioniere per il danno asseritamente subito a seguito del mancato rispetto di un termine essenziale di consegna.

In particolare, nel caso di specie, un’azienda italiana aveva dato mandato ad uno Spedizioniere di spedire una busta contenente un’offerta per la partecipazione ad una gara d’appalto entro il termine tassativo fissato dal bando di gara per la presentazione delle offerte. 

A sua volta, lo Spedizioniere aveva stipulato con un noto corriere internazionale un contratto di trasporto. Tuttavia, quest’ultimo, per un disguido, aveva consegnato in ritardo di un giorno il plico postale contenente l’offerta, pregiudicando così la partecipazione alla gara d’appalto dell’azienda committente.

Quest’azienda aveva così convenuto in giudizio sia lo Spedizioniere che il corriere-vettore per ottenere un risarcimento quantificato in una cifra “importante” a motivo del danno asseritamente subito.

Non essendo stato oggetto di contestazione l’inadempimento contrattuale – posto che il termine essenziale di resa non era stato effettivamente rispettato – l’attenzione del giudice si è allora concentrata esclusivamente sulla quantificazione del danno richiesto dalla parte attrice.

Il Tribunale, dopo un’attenta analisi della documentazione agli atti ed un articolato excursus della giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia, ha infine respinto la domanda risarcitoria dell’azienda committente.

Il Tribunale ha infatti ritenuto che quest’ultima, onerata in tal senso, non solo non aveva fornito adeguata e rigorosa prova in relazione al danno da “perdita di chance”, ma anzi dalla documentazione prodotta dalle parti convenute era emerso che la stessa non avrebbe mai potuto vincere la gara d’appalto in questione, stante la migliore competitività dell’offerta presentata dalla concorrente aggiudicataria (sia per la parte economica che per la parte tecnica). 
 

Daniela Girelli

Dicembre 2019