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Recente riforma del codice della nautica da diporto

Recente riforma del codice della nautica da diporto

La recente legge 7 maggio 2026, n. 70, recante "Valorizzazione della risorsa mare" pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9 maggio 2026 ha inter alia introdotto alcune importanti novità in materia di nautica da diporto. 

In particolare, la richiamata normativa ha modificato l’art. 2 del codice della nautica da diporto disponendo che un privato possa concedere il proprio yacht in locazione a un’impresa di charter per uso commerciale, per determinati periodi dell’anno, con annotazione ATCN a carico dell’impresa medesima. 

Inoltre, con un intento volto alla semplificazione, il legislatore ha previsto che i termini per il rinnovo della licenza di navigazione tramite STED siano ridotti da 60 a 30 giorni. La ricevuta STED conserva efficacia sostitutiva fino a 90 giorni, ma solo se corredata dalla dichiarazione di costruzione e importazione (DCI); altrimenti, non si applica il beneficio di questa estensione del termine. 

Di grande rilevanza appaiono anche le novità introdotte in tema di locazione di unità da diporto e di relativa responsabilità civile verso i terzi. 

In primo luogo, all’articolo 40 del codice della nautica da diporto, di seguito al 2° comma che prevede che “Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2054, comma 3, del codice civile, il locatario dell’unità da diporto è responsabile in solido con il proprietario e, in caso di locazione finanziaria, l’utilizzatore dell’unità da diporto è responsabile in solido con il conducente in vece del proprietario”, il legislatore ha aggiunto un ulteriore periodo, in forza del quale “In caso di sanzioni amministrative, la responsabilità del proprietario, o del locatore in caso di locazione finanziaria dell’unità, è limitata alla comunicazione dei dati del locatario o del conducente all’autorità competente” e quindi ancora un comma 2-bis che dispone che “In caso di locazione finanziaria, la responsabilità del proprietario è limitata alla comunicazione all’autorità competente dei dati del locatario o del conducente”.

Con riguardo, poi, alla locazione di unità da diporto, al 1° comma dell’art. 42 stesso codice che dispone che “La locazione di unità da diporto è il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell’unità da diporto per un periodo di tempo determinato”, con questa riforma è stato inserito un 2° comma, secondo cui “Con l’unità da diporto locata ai sensi del comma 1 il conduttore assume la temporanea detenzione della stessa e con essa i rischi derivanti dalla sua condotta”. 

Il legislatore ha, quindi inserito di seguito un nuovo articolo 42-bis che introduce la figura della locazione con prescrizione di comandante designato dal locatario, con responsabilità del concedente in leasing limitata alla sola comunicazione dei dati del conducente all’autorità: “1. Il contratto di locazione può prevedere che l’imbarcazione da diporto sia comandata da soggetto munito almeno di titolo professionale di cui all’articolo 36-bis e designato dal locatario in qualità di comandante.
2. Nel caso previsto dal comma 1, il numero massimo di persone trasportate non deve essere superiore a dodici, escluso il comandante, fatto salvo il numero massimo delle persone trasportabili, indicato nel certificato di omologazione dell’imbarcazione, se inferiore a tredici. 3. Il contratto di locazione di cui al comma 1 può essere stipulato solo da un unico locatario persona fisica e, unitamente al contratto tra locatario e comandante, è conservato tra i documenti di bordo per tutta la durata della locazione».

Infine, il legislatore della riforma ha contestualmente rafforzato il quadro sanzionatorio. In sintesi, è stato previsto che la sospensione della licenza di navigazione sia estesa all’esercizio abusivo di attività commerciali e alle violazioni con danno ambientale. Sono inoltre state prescritte sanzioni pecuniarie per omessa dichiarazione allo STED nell’uso commerciale di unità estere e per mancata esposizione del contrassegno "noleggio occasionale", obbligatorio su ciascuna murata in dimensioni minime di 100x20 cm.

 

Prof. Avv. Enrico Righetti

Giugno 2026