
Il Tribunale Civile di Grosseto, con la sentenza del 1° ottobre 2024, si è pronunciato all’esito di un contenzioso seguito personalmente dal nostro Studio ed avente ad oggetto una richiesta di risarcimento danni a causa di lesioni sofferte da un passeggero durante un trasporto marittimo.
Nel caso in esame, una donna aveva acquistato un servizio di trasporto marittimo per una “crociera” giornaliera tra la terraferma e le isole dell’arcipelago toscano. Durante il pranzo, servito a bordo da parte dell’equipaggio della motonave, la passeggera aveva deciso di scendere a terra tramite la passerella dell’imbarcazione, ma all’ultimo momento cadeva e si procurava alcune lesioni, per le quali richiedeva il risarcimento in sede giudiziale nei confronti del vettore marittimo. La danneggiata, che sosteneva di avere problemi di vista, si doleva, in particolare, di un asserito movimento improvviso della passerella, che le avrebbe causato la caduta a terra.
Durante il procedimento giudiziario venivano ascoltati numerosi testimoni e veniva inoltre esaminata la relazione della consulenza tecnica eseguita sulla passerella. All’esito del giudizio il Tribunale ha, peraltro, ritenuto la compagnia di navigazione del tutto esente da responsabilità, alla luce delle seguenti considerazioni.
In primo luogo, non v’era la prova del movimento della passerella poppiera e di eventuali malfunzionamenti della stessa. La passerella, inoltre, essendo a gestione idraulica, non sarebbe stata in grado di muoversi da sola e, inoltre, dall’esame della documentazione si era potuto appurare che il giorno del sinistro il mare era calmo e il dislivello tra il bordo e la banchina/molo era minimo.
Da ultimo, tutti i passeggeri che erano a bordo risultavano essere scesi e saliti più volte durante l’intera giornata senza mai incontrare alcun problema.
Il giudice, inoltre, rilevava che l’imbarcazione era regolarmente dotata e munita di valida Dichiarazione ai fini del certificato di idoneità rilasciata dal R.I.N.A, di valido Certificato di classe e, infine, di Certificato di idoneità rilasciato dall’ Autorità marittima.
Da ultimo, dall’esame dei testimoni si poteva accertare che l’attrice non avesse segnalato, prima dell’imbarco, particolari esigenze che richiedessero un accompagnatore ovvero una particolare assistenza a bordo della nave, né pare averlo fatto in un secondo momento una volta salita sull’imbarcazione, benché avesse sostenuto di avere problemi di vista.
Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha quindi respinto la richiesta risarcitoria avanzata dalla passeggera danneggiata, non essendo stata provata da questa la negligenza del vettore marittimo, ma anzi essendo emersa in corso di causa la prova dell’assunzione, da parte di quest’ultimo, di misure protettive atte ad assicurare l’incolumità dei passeggeri ed evitare danni che fossero concretamente prevedibili.
Settembre 2025