
Trattasi di un’interessante pronuncia, meritevole di approfondimento, resa all’esito di una controversia avente ad oggetto un trasporto ferroviario di calzature dalla Cina all’Italia (Tribunale di Prato, sentenza del 10 ottobre 2024).
In particolare, la società acquirente aveva citato lo spedizioniere, nota multinazionale specializzata nelle spedizioni internazionali, lamentando la presenza di numerose segnature sulle predette calzature. Tali danni, causati dalle temperature estremamente rigide a cui è stata sottoposta la merce durante il trasporto (inferiori ai –10°), erano stati eliminati grazie ad un costoso procedimento di ricondizionamento, le cui spese l’azienda aveva richiesto in risarcimento allo spedizioniere.
In via preliminare, il Tribunale ha escluso che lo spedizioniere avesse assunto, nel caso specifico, il ruolo di spedizioniere puro (e pertanto ritenersi escluso da eventuali responsabilità per i danni occorsi). A parere del giudice, infatti, l’utilizzo della locuzione «door-to-door» starebbe ad indicare l’obbligo di curare il trasporto dalla «porta» del mittente alla «porta» del destinatario, in piena autonomia, indizio univoco della qualificazione del contratto quale spedizione-trasporto e non riconducibile alla mera spedizione. Inoltre, nel contratto in oggetto non veniva fatta alcuna distinzione tra le varie tratte e i relativi mezzi di trasporto impiegati, ulteriore indice – secondo il giudice - dell’assunzione dell’obbligazione del trasporto nella sua unitarietà e non solo dell’obbligazione di semplicemente stipulare i vari contratti di trasporto con terzi in nome proprio e per conto della mandante.
Da ultimo il corrispettivo non era stato indicato separatamente per ciascun eventuale contratto di trasporto concluso con i sub-contraenti, ma in modo unitario e forfetario.
Ciononostante, il Tribunale ha tuttavia respinto la domanda risarcitoria proposta dall’attrice sul presupposto che l’art. 1693 cod. civ. esonera il vettore dal risarcimento dei danni qualora la perdita o l’avaria siano derivate, tra i vari aspetti, anche da vizi dell’imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario.
Il mittente, infatti, ha l’obbligo di indicare con esattezza al vettore il nome del destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto e risponde dei danni che derivano dall’omissione o dall’inesattezza delle indicazioni fornite.
Nel caso di specie era stato rilevato, anche tramite apposita consulenza tecnica, che i danni erano stati causati dalla riapparsa dell’inchiostro termosensibile, il quale compare con temperature al di sotto dei 10 gradi sotto lo zero. Secondo il Tribunale, risultava poi dimostrato che la committente/ricevitrice non avesse fornito allo spedizioniere specifiche indicazioni sulla natura e sulle caratteristiche delle cose da trasportare e non avesse neppure dato istruzioni sulla necessità di proteggerle da temperature particolarmente basse o comunque prescrizioni affinché la merce fosse custodita, durante il viaggio, a una determinata temperatura. Inoltre, secondo il giudice, sarebbe stato ragionevole per l’attrice prevedere i rischi conseguenti all’attraversamento di aree geografiche e territori con temperature molto rigide, considerata la stagione (pieno inverno) e il lungo tragitto.
Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale ha quindi escluso qualsivoglia responsabilità in capo allo spedizioniere-vettore, rigettando la domanda risarcitoria.
Settembre 2025