
Caso interessante avente ad oggetto la nullità sia di un contratto di vendita che di un collegato contratto di leasing per vizi strutturali di un’imbarcazione (Corte di Cassazione sentenza n. 26487 del 10 ottobre 2024).
Una coppia di coniugi aveva acquistato un’imbarcazione da un produttore olandese attraverso una banca italiana che l’aveva poi concessa in locazione finanziaria (leasing) alla coppia. Sin dall’inizio, questi ultimi si erano accorti che l’imbarcazione era non solo inidonea all’uso, ma anche costruita in violazione delle norme CE relative alla sicurezza della navigazione. In particolare, era emerso che l’imbarcazione aveva saldature regolari sulla chiglia e l’apparato motori risultava fuori norma. Inoltre, l’autorità portuale di Pescara aveva certificato la non conformità dell’imbarcazione che veniva successivamente sequestrata per evitare il rischio di naufragio.
A fronte di questa situazione, i conduttori avevano intrapreso un’azione legale per far valere la nullità sia del contratto di vendita che del connesso contratto di leasing, sostenendo che la causa e l’oggetto di entrambi i contratti fossero illeciti, in quanto il bene venduto non rispondeva alle prescritte normative di sicurezza.
La Corte di Cassazione, all’esito di un lungo giudizio, ha accolto la domanda della coppia di coniugi, ritenendo che le norme violate dal costruttore olandese fossero non solo di natura contrattuale, ma tutelassero anche un interesse generale alla sicurezza della navigazione. Di conseguenza, la violazione di queste normative comportava non solo un’ipotesi di mero inadempimento del contratto di vendita, ma addirittura la nullità sia di quest’ultimo che di quello di leasing ad esso connesso.
La Corte ha inoltre chiarito che il collegamento tra il contratto di vendita e quello di leasing imponeva che la nullità del primo si riflettesse automaticamente sul secondo, nonostante le clausole di esonero di responsabilità sottoscritte dagli utilizzatori-conduttori nel contratto di leasing.
Da ultimo, i giudici di legittimità hanno affermato che la qualifica di "armatore" non può di per sé essere intesa nel senso che trattisi sempre e comunque di un soggetto "non consumatore". Secondo il codice della navigazione (art. 265) armatore è chi ha l’esercizio della nave, e tale può essere invero il proprietario di una flotta mercantile ma anche il mero diportista.
La Cassazione ha quindi ribadito che la vendita di un’imbarcazione non conforme alle normative di sicurezza non solo legittima una domanda di risarcimento del danno, ma comporta la nullità del contratto di vendita stesso, con un impatto anche sui contratti collegati, come quello di leasing.
Settembre 2025