Italiano English
Pagamento differito e condotta fraudolenta del doganalista: risponde l’importatore

Pagamento differito e condotta fraudolenta del doganalista: risponde l’importatore

Trattasi di una recente pronuncia della Cassazione avente ad oggetto il c.d. “differito doganale” e i suoi profili di rischio, qualora il doganalista non adempia gli obblighi di pagamento in favore della Dogana (ordinanza n. 6153 del 7 marzo 2024). 
Nel caso di specie, l’importatore aveva versato correttamente gli importi dovuti a titolo di diritti di confine al proprio spedizioniere doganale, il quale usufruiva del pagamento differito a 30 giorni. Tuttavia, in questo caso il doganalista aveva degli importanti scaduti con la Dogana a causa di mancati versamenti relativi a pregresse operazioni doganali. Pertanto, quando quest’ultimo aveva versato gli assegni circolari ricevuti dal proprio mandate/importatore – a copertura dei diritti di confine dovuti – l’Agenzia delle Dogane, in assenza di specifica ed espressa richiesta di imputare tali somme all’importazione de qua, le aveva attribuite, parzialmente, ad altri debiti pregressi del doganalista, risultanti dal conto acceso presso l’Amministrazione doganale.

In altri termini, secondo la ricostruzione dell’Agenzia, il pagamento era confluito nel conto dello spedizioniere doganale e, in ragione del meccanismo di funzionamento proprio di questo conto, non era stato imputato all’operazione doganale per la quale i dazi dovevano essere versati, ma, quanto meno parzialmente, alla pregressa esposizione dello spedizioniere. Per tali motivi, la Dogana non riteneva il debito daziario assolto ed agiva quindi direttamente contro l’importatore, il quale, tuttavia, comprensibilmente eccepiva di aver già versato al proprio mandatario quanto dovuto all’Erario.  

Nell’accogliere le tesi dell’Ufficio, la Corte di Cassazione ha tuttavia chiarito che l’importatore, se è a conoscenza dell’ammissione al beneficio del pagamento differito dei diritti doganali del proprio spedizioniere e rappresentante doganale diretto, risponde del comportamento fraudolento dello stesso rappresentante che abbia omesso l’ordinario versamento dei diritti doganali dovuti nel termine previsto ed è quindi tenuto a versare nuovamente i diritti richiesti dall’Amministrazione doganale anche nel caso in cui ne avesse già effettuato, per il tramite dello stesso rappresentante, il pagamento, quando imputato legittimamente, proprio in ragione del peculiare meccanismo di funzionamento del conto di debito, a copertura totale o parziale di pregresse esposizioni dello spedizioniere.

uesta sentenza, confermando un precedente severo orientamento dei giudici nazionali, pone in capo alle società importatrici un ulteriore dovere di controllo. 

Sempre in tema di differito doganale e di mancato assolvimento dei diritti doganali da parte del dichiarante, si segnala altresì l’ulteriore sentenza della Corte di Cassazione n. 5314 del 28 febbraio 2024, con la quale i giudici di legittimità hanno precisato che, quando lo spedizioniere doganale, nell’eseguire le operazioni in dogana per conto del proprietario della merce, ancorché in forza di subdelega ricevuta dal mandatario di quest’ultimo, si avvalga della facoltà di differire il pagamento dei tributi doganali stipulando una polizza fideiussoria con società di assicurazioni, a quest’ultima compagnia assicuratrice deve essere riconosciuto diritto di surrogazione e regresso nei confronti del proprietario-importatore.

 

Giorgio Righetti

Maggio 2025