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Origine doganale: il verbale Olaf non equivale a una “prova”

Origine doganale: il verbale Olaf non equivale a una “prova”

Con questa pronuncia, emessa all’esito di un lungo contenzioso seguito direttamente dal nostro Studio, i giudici tributari di Rimini si sono espressi in merito ad una rettifica correlata all’imposizione di dazi antidumping (sentenza del 15 gennaio 2024). 

Più in particolare, la controversia ha avuto origine dall’importazione di svariati containers di biciclette elettriche, la cui origine thailandese era stata successivamente contestata dagli ispettori OLAF, all’esito di indagini durate svariati anni. Secondo la dogana, infatti, lo stabilimento di produzione sarebbe stato destinato unicamente all’assemblaggio di componentistica di provenienza cinese, così da non poter conferire l’origine thailandese al prodotto finale. 

I giudici di merito, tuttavia, non hanno condiviso la tesi dell’Ufficio, annullando conseguentemente la rettifica doganale. Nello specifico, la Corte ha evidenziato la mancata esaustività del report OLAF, posto che in tale documento si dava comunque atto della presenza di macchinari produttivi e dell’utilizzo di componentistica locale thailandese.

Inoltre, le importazioni erano state accompagnate da certificazioni di provenienza rilasciate da soggetti altamente qualificati, e cioè dal Ministero del Commercio thailandese, oltre ad una verifica di autenticità e validità di origine confermata dall’Ufficio per gli affari commerciali thailandese. In aggiunta, secondo i giudici è risultato altresì significativo il fatto che tutte le operazioni di import contestate risalivano ad un periodo temporale antecedente, di svariati anni, le ispezioni dell’OLAF e l’assunzione delle prove più importanti raccolte dai funzionari doganali. Pertanto, secondo la Corte, non vi era prova certa che si trattasse della stessa merce o che fosse della stessa tipologia di quella che aveva generato le perplessità segnalate dalla dogana.

Infine, la Corte ha escluso in ogni caso la responsabilità del dichiarante in rappresentanza indiretta. Ciò in quanto, in conformità con gli ultimi orientamenti giurisprudenziali in materia, si deve escludere l’applicazione della responsabilità oggettiva a carico del rappresentante doganale, quale intermediario, dovendosi, invece, ricercare la sussistenza di precise ed eventuali violazioni di diligenza professionale a suo carico.

I Giudici hanno quindi fissato il principio per cui la responsabilità solidale del dichiarante doganale indiretto può essere affermata soltanto in presenza di una sua comprovata negligenza professionale (anche omissiva).

 

Lucio Ravera

Aprile 2025