
Il Tribunale di Milano è tornato a pronunciarsi su una fattispecie invero sempre più frequente tra gli operatori nel settore dei trasporti, ossia lo smarrimento dell’intero set delle polizze di carico e le conseguenti responsabilità sul piano civilistico (sentenza 16 gennaio 2024).
Nel caso di specie, lo spedizioniere, nostro cliente, aveva spedito il set originale delle B/L al proprio mandante/shipper, il quale avrebbe poi dovuto inviarle al suo cliente/consignee in Egitto perché questi potesse ottenere la riconsegna della merce al porto di destino.
Lo shipper italiano, tuttavia, smarriva tali documenti e, successivamente, si rifiutava di sottoscrivere l’idonea garanzia, richiesta dalla compagna marittima, al fine di poter emettere dei duplicati della polizza in questione, impedendo, di fatto, il ritiro della merce al porto di destino da parte del consignee. Questa, nel frattempo, maturava importanti costi di giacenza che il vettore marittimo reclamava direttamente nei confronti dello spedizioniere.
Il giudice, accogliendo la richiesta di rimborso e/o risarcimento formulata dallo spedizioniere, ha quindi condannato il suo mandante/shipper a tenerlo indenne da tutti i costi di demurrages/detention e port storage maturati al porto di destino ed esborsati alla compagnia marittima.
Secondo il Tribunale, infatti, accertata l’esclusiva responsabilità dello shipper nella perdita della polizza di carico, il successivo rifiuto dello stesso di prestare una idonea garanzia per consentire l’emissione di un ulteriore originale di polizza era da considerarsi irragionevole e, oltre ad aver cagionato con questa condotta un forte aggravio dei costi di sosta al porto di destino, un tale comportamento non l’esentava dal dover rifondere allo spedizioniere tutti i costi da questi anticipati al vettore marittimo.
Marzo 2025