Italiano English
Appalto e violazione obblighi contributivi: diritto alla compensazione per il committente

Appalto e violazione obblighi contributivi: diritto alla compensazione per il committente

Il Tribunale di Milano, con la sentenza dell’11 gennaio 2024, si è qui pronunciato in merito a una complessa controversia seguita direttamente dal nostro Studio. 

Questi i fatti di causa: una primaria società italiana di spedizioni, nostra cliente, aveva dato in appalto la gestione di un proprio magazzino ad una società di logistica. Dopo alcuni anni di collaborazione, tuttavia, lo spedizioniere si era visto notificare dall’INPS alcuni accertamenti, nella sua qualità di committente e quindi di responsabile in solido per il mancato pagamento dei contributi previdenziali da parte dell’appaltatore. 

Grazie alle chiare e specifiche disposizioni presenti nel contratto (la cui elaborazione il nostro Studio aveva in precedenza personalmente curato), lo spedizioniere aveva potuto immediatamente sospendere, a propria garanzia, il pagamento delle fatture emesse dalla società di logistica e successivamente, dopo aver dovuto giocoforza versare quanto richiestogli dall’ente previdenziale, aveva posto le somme versate all’INPS in compensazione con i crediti vantati dalla società di logistica nei suoi riguardi. 

Quest’ultima ha allora citato in giudizio lo spedizioniere richiedendogli in pagamento l’intero importo delle proprie fatture.

Nel corso del giudizio venivano correttamente ricostruiti i fatti di causa e veniva accertata la presenza di un macro-accertamento INPS nei confronti dell’appaltatore, ben superiore rispetto alle somme reclamate allo stesso spedizioniere: le irregolarità previdenziali riguardavano infatti numerosi appalti in più magazzini. 

Il Tribunale di Milano, sia in forza delle clausole contrattuali in essere che alla luce del disposto dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, ha quindi riconosciuto il pieno diritto per il committente di agire in regresso nei confronti dell’appaltatore e, conseguentemente, il suo diritto di porre in compensazione le somme da esso versate all’INPS con il credito vantato dall’appaltatore nei suoi riguardi a titolo di corrispettivo per i servizi di logistica eseguiti.

Questa decisione è stata poi confermata integralmente anche in secondo grado dalla Corte di Appello di Milano, con la recente sentenza del 22 ottobre 2024. 

 

Daniela Girelli

Marzo 2025