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Contratto di ormeggio e deposito a terra: responsabilità dell’armatore

Contratto di ormeggio e deposito a terra: responsabilità dell’armatore

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16589 del 13 giugno 2024, si è recentemente pronunciata in merito ad un interessante caso di contratto di ormeggio, evolutosi poi in un contratto di deposito a terra.  

Un cantiere navale, società operante all’interno dell’area portuale di Pescara, aveva richiesto in pagamento al proprietario di un natante i compensi per l’attività di custodia dello stesso. In particolare, il cantiere dichiarava che il natante era stato affidato dal suo proprietario alla Marina locale, tramite un ordinario contratto di ormeggio, ma, poiché, alla scadenza del detto contratto di ormeggio il natante non veniva ritirato dal suo proprietario, la Marina lo aveva tratto in secco ed affidato ad un primo cantiere/depositario, il quale aveva poi ceduto l’attività e tutti i relativi contratti e diritti di credito al cantiere navale che, nel caso di specie, aveva agito in giudizio.

 
Nel corso dello stesso giudizio il cantiere dimostrava che il natante gli era stato consegnato dall’ormeggiatore, ossia la Marina, in virtù di una clausola ad hoc contenuta nel contratto di ormeggio da quest’ultima stipulato col proprietario: tale clausola, infatti, dava all’ormeggiatore la facoltà di tirare in secco il natante ed affidarlo a terzi, se il proprietario non l’avesse ritirato dopo la scadenza del contratto. 

A seguito di due sentenze di merito tra loro confliggenti, la Cassazione ha infine condiviso la tesi del cantiere navale. 

Premettendo che il deposito si perfeziona con la semplice consegna e accettazione della cosa, senza necessità di un accordo scritto, la Suprema Corte ha poi stabilito che la qualifica di depositario del cantiere navale non era ostacolata dal fatto che la consegna ad esso fosse avvenuta da parte di un soggetto diverso dal proprietario del natante. Ciò in quanto il contratto di ormeggio, prevedendo espressamente la possibilità di deposito a terra in caso di mancato ritiro del natante, autorizzava pertanto la Marina di Pescara ad affidare, in deposito, il natante a soggetti terzi.

Alla luce di quanto sopra, la Corte ha rilevato che, in presenza di un deposito autorizzato dal proprietario, il depositario può vantare un diritto di privilegio ed esercitare il connesso diritto di ritenzione, indipendentemente dal fatto che il contratto fosse inizialmente stipulato con lo stesso depositante oppure con un terzo. 

 

Lucio Ravera

Febbraio 2025