Questa decisione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana è stata resa all’esito di una controversia doganale seguita direttamente dal nostro Studio per conto di un CAD, che nell’occasione aveva agito in rappresentanza doganale indiretta.
La tematica trattata è quella, piuttosto dibattuta e sempre attuale, del valore probatorio delle indagini svolte dall’OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode) in ambito doganale.
Nel caso in esame la Dogana, in base ad un rapporto emesso dall’OLAF, aveva revisionato a posteriori un alto numero di dichiarazioni doganali ritenendo l’origine cinese della merce e non proveniente da “Taiwan”, come invece dichiarato dall’importatore. La Dogana, a supporto della sua pretesa, aveva però trascritto nel suo atto solo dei brevi stralci del rapporto OLAF e aveva allegato un file Excel riportante l’elenco dei containers interessati.
Proposta opposizione per conto dei nostri assistiti, i giudici di appello della Corte di Giustizia Tributaria della Toscana, confermando la sentenza di primo grado, hanno rilevato come a fronte di certificati di origine regolarmente emessi dalle autorità del paese esportatore non sia possibile per la Dogana contestare tale origine sulla base di generiche informazioni estrapolate da un rapporto OLAF, dovendo invece fornire univoci elementi a comprova della diversa origine dei beni (sentenza n. 1015 del 16 ottobre 2023).
I giudici hanno inoltre escluso la responsabilità in solido del rappresentane doganale indiretto mancando la prova di un suo reale diretto coinvolgimento nell’eventuale illecito doganale.
Giugno 2024